Danno erariale da contributi agricoli ottenuti con contratti non veritieri (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 75 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde di responsabilità amministrativa per danno erariale il rappresentante legale di una società agricola che, mediante contratti di affitto, comodato o adesione alla cooperativa non veritieri — e disconosciuti dai proprietari dei terreni — consegua l’erogazione di contributi pubblici del programma di sviluppo rurale, sul presupposto, fittizio, della titolarità dei fondi. Il dolo è integrato dalla preordinazione della condotta alla percezione di somme diversamente non spettanti, con sviamento delle finalità pubbliche. Il nesso causale sussiste perché la titolarità dei terreni dichiarati è il presupposto giuridico-fattuale del contributo. L’art. 1 del d.P.R. n. 309/1990 non è richiamato: la fattispecie resta estranea al campo di applicazione della legge n. 1/2026 quando la procura abbia contestato esclusivamente il dolo.
Il Fatto
La procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di euro 55.405,12 in favore dell’ARCEA, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. La domanda muoveva dalla notizia di danno trasmessa dalla Guardia di finanza, che aveva dato avvio anche a un procedimento penale per percezione indebita di risorse del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Calabria.
Nella qualità di rappresentante legale della società agricola e di preposto di un centro di assistenza agricola, il convenuto era accusato di aver proposto ad alcuni proprietari terrieri l’avvio delle pratiche e di aver predisposto contratti di affitto o comodato non veritieri atti a dimostrare il possesso dei terreni necessari ai finanziamenti. Sentiti 63 proprietari, questi avevano riferito di essersi rivolti al centro solo per inoltrare domande personali e di non conoscere la società, disconoscendo le firme. Il conto sul quale l’ARCEA aveva accreditato le somme era intestato alla società, con il convenuto unico legittimato ai prelievi. Non costituitosi, il convenuto è stato dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara la contumacia del convenuto, regolarmente notiziato dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza e non comparso.
Nel merito, la domanda è accolta. La ricostruzione della procura trova conforto nella documentazione in atti e dimostra che il convenuto ha indebitamente percepito agevolazioni non spettanti, essendo stata smentita dall’attività di indagine l’asserita titolarità dei terreni posta a fondamento delle domande.
La Guardia di finanza ha accertato che i soggetti che avevano presentato domanda di adesione alla cooperativa o ceduto il godimento dei beni avevano in realtà indicato di essersi rivolti al convenuto per la compilazione delle pratiche, senza mai cedere i terreni in affitto o comodato e senza percepire somme dall’ARCEA, disconoscendo le sottoscrizioni. È stata rinvenuta anche l’istanza di adesione di un soggetto deceduto anni prima della presentazione.
Tali circostanze, che hanno dato avvio a un giudizio penale, costituiscono condotta sufficiente alla produzione del danno in termini causali: dalla titolarità dei terreni dichiarati discende il contributo spettante. La condotta è caratterizzata da dolo, perché preordinata alla percezione di somme diversamente non spettanti mediante l’indicazione di terreni legittimati da titoli contrattuali disconosciuti.
La Sezione rileva, per completezza, che la nuova disciplina della legge n. 1/2026, in vigore dal 22.1.2026 e incidente sui giudizi pendenti, non rileva nella specie, poiché la procura ha contestato esclusivamente l’elemento psicologico del dolo, estraneo al campo di applicazione della novella. Sussistono quindi gli elementi della responsabilità amministrativa e la domanda va accolta, con condanna al risarcimento in favore dell’ARCEA e condanna alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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