Rimborsi di missione duplicati tra ente locale e organismo europeo: l’occultamento doloso non coincide con la condotta illecita, ma richiede un quid pluris (Corte dei Conti Sez. III App. n. 135 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, l. n. 1/2026, dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta. L’occultamento doloso non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris, costituito da atti specificamente volti a prevenire la scoperta del danno o a nasconderlo; ove sussista un obbligo giuridico di informare, detto quid pluris può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva. La violazione dell’obbligo di segnalare la percezione di indennità o rimborsi per le medesime trasferte da parte di altro ente integra l’occultamento doloso, impedendo la decorrenza della prescrizione. Il dolo esclude l’esercizio del potere riduttivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna aveva condannato il Presidente della Provincia di Cagliari, in carica dal 2009 al 2011, al risarcimento del danno erariale per € 122.662,41, a titolo di dolo, in relazione a spese di missione ritenute illegittime. Le indagini della Guardia di Finanza avevano riguardato settanta missioni, con contestazioni relative a rimborsi privi di giustificazione istituzionale, a duplicazioni di rimborsi tra Provincia e Comitato delle Regioni dell’Unione Europea e a anticipazioni non documentate.
Avverso la sentenza di primo grado, che aveva escluso la prescrizione ravvisando un’ipotesi di occultamento doloso, il condannato proponeva appello, eccependo la prescrizione dell’azione e contestando nel merito la sussistenza del danno e dell’elemento soggettivo del dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza d’appello ha accolto parzialmente il gravame, operando una distinzione tra due gruppi di rimborsi. Per il primo gruppo, relativo a missioni non inerenti all’attività istituzionale o comunque non giustificate, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione. Le istanze di rimborso, pur generiche, risultavano corredate da documentazione che avrebbe consentito all’Amministrazione di acquisire elementi di conoscenza dell’eventuale danno, rendendo il fatto obiettivamente percepibile e conoscibile con l’ordinaria diligenza e non integrando alcun occultamento doloso.
Per il secondo gruppo di missioni, oggetto di duplicazione di rimborsi tra la Provincia e il Comitato delle Regioni, la Corte ha invece escluso la prescrizione. L’occultamento doloso è stato ravvisato nella condotta dell’appellante che, presentando richieste di rimborso a entrambi gli enti per le medesime trasferte, ha indotto in errore gli uffici provinciali, omettendo di segnalare la percezione di indennità e rimborsi da parte dell’organismo europeo. Tale contegno omissivo, violativo di obblighi di comunicazione derivanti dalla legge e dai principi di collaborazione e buona fede, ha impedito all’Amministrazione di conoscere il danno, la cui scoperta è avvenuta solo all’esito delle indagini della Guardia di Finanza.
La Corte ha precisato che la duplicazione dei rimborsi non poteva essere desunta automaticamente dalla carica di membro del Comitato delle Regioni rivestita dal percettore. L’obbligo di segnalare la percezione di indennità per le medesime missioni costituiva un atto dovuto, scaturente dai principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti tra l’agente pubblico e l’amministrazione. La violazione di tale obbligo integra quel quid pluris richiesto dalla normativa per configurare l’occultamento doloso, distinguendolo dalla mera commissione dell’illecito.
Quanto al merito, la Corte ha confermato l’illegittimità dei rimborsi duplicati. Ha rilevato che le indennità forfettarie di viaggio e di riunione erogate dal Comitato delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 3/2007, coprono tutte le spese sostenute durante i viaggi e nel luogo di riunione. La partecipazione alle attività del Comitato, in quanto incarico distinto da quello di Presidente della Provincia, non poteva essere rimborsata dall’ente territoriale. La condotta è stata ritenuta assistita da dolo, in quanto l’appellante ha percepito somme non dovute nella consapevolezza della loro non debenza, circostanza desumibile anche dalla mancata adozione di iniziative per evitare la prosecuzione dell’illecito.
In ragione della natura dolosa dell’illecito, la Corte ha escluso l’esercizio del potere riduttivo, richiamando l’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026.
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Nota della Redazione
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