Il mancato controllo dei contratti di appalto e subappalto e la tracciabilità dei rifiuti nella ricostruzione post-sisma (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 82 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla regolarità amministrativo-contabile dei pagamenti relativi alla ricostruzione privata post-sisma ai sensi dell’art. 11, comma 8, d.l. n. 78/2015, accerta la parziale irregolarità della pratica ove gli enti preposti (Comune e Ufficio speciale) abbiano omesso di acquisire e verificare il contratto d’appalto, i contratti di subappalto e le certificazioni antimafia dei subappaltatori, documentazione essenziale per il controllo antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari. La mancata acquisizione delle fatture dei subcontraenti e delle analisi chimiche sui rifiuti trasportati determina un differenziale di tonnellate di rifiuti non registrate e configura un potenziale danno erariale per le somme erogate senza adeguato supporto documentale. Il controllo meramente formale sui dati inseriti nei portali non è idoneo ad assolvere alla funzione di vigilanza assegnata al sistema pubblico della ricostruzione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha sottoposto a verifica, nell’ambito del controllo campionario, la pratica di ricostruzione identificata con il codice AQ-BCE-16632, relativa a un immobile sito in L’Aquila, per un importo complessivo di euro 470.000,77. L’attività istruttoria, condotta con l’ausilio della Guardia di finanza, ha riguardato la regolarità amministrativo-contabile dei pagamenti e la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 11, comma 8, d.l. n. 78/2015.

Durante le verifiche è emersa l’assenza di documentazione rilevante: contratto d’appalto con l’impresa principale, contratti di subappalto, certificazioni antimafia e fatture relative al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Comune dell’Aquila e Ufficio speciale per la ricostruzione hanno dichiarato di non essere in possesso della documentazione, ritenendo non sussistente l’obbligo di acquisizione prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo applicabile alla ricostruzione privata post-sisma, evidenziando che l’art. 67-quater, comma 8, d.l. n. 83/2012, già prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, imponeva la redazione per iscritto dei contratti a pena di nullità e la loro conformazione alle prescrizioni antimafia, ivi inclusa l’indicazione della certificazione antimafia dell’impresa affidataria.

La Sezione ha quindi richiamato le linee guida del C.C.A.S.G.O., che sin dal 2010 richiedevano ai Comuni di verificare l’inserimento nei contratti di appalto delle clausole antimafia e di tracciabilità, precisando che l’allegazione del contratto costituiva condizione necessaria per l’attivazione dei controlli. Con riferimento alla pratica in esame, il riconoscimento del contributo è intervenuto in data successiva al 18 agosto 2012, rendendo applicabili le prescrizioni più rigorose dell’art. 67-quater.

Dall’istruttoria è emerso che nel cantiere hanno operato sei imprese subappaltatrici, tre delle quali non censite nell’Anagrafe degli esecutori, senza che Comune e Ufficio speciale avessero acquisito i relativi contratti o le certificazioni antimafia. La Corte ha qualificato tale situazione come insufficiente presidio di controllo, idoneo a esporre il sistema al rischio di erogazione di fondi pubblici in favore di soggetti privi dei requisiti richiesti dalla normativa speciale.

Con riguardo alla tracciabilità dei rifiuti, la Corte ha riscontrato un differenziale di 100,46 tonnellate tra il quantitativo di materiale risultante dai F.I.R. esibiti dal Comune e quello registrato nell’applicativo informatico dedicato, oltre alla mancata effettuazione delle analisi chimiche di classificazione dei rifiuti. Tale anomalia, unita alla mancata acquisizione delle fatture dei subcontraenti, ha impedito di verificare la corrispondenza tra materiali movimentati e somme erogate, configurando un potenziale danno erariale per il quale è stata interessata la Procura regionale della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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