Pensioni militari, aliquota massima e riliquidazione per servizio in ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 21 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema c.d. misto 2012, il correttivo del doppio calcolo introdotto dall’art. 1, comma 707, L. n. 190/2014 non determina il superamento dell’aliquota massima di rendimento dell’80% prevista dall’art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare. La perdurante vigenza di tale limite rende irrilevante l’ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 da chi a quella data vantava già la massima anzianità. Nella riliquidazione della pensione dopo il periodo di ausiliaria è pertanto assorbente il ricalcolo basato sulla componente retributiva ex art. 1871 C.O.M., mentre la quota contributiva va rideterminata solo con il nuovo coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria, ex art. 1864 C.O.M. È inammissibile, perché nuova, la domanda di valorizzazione degli assegni pensionabili del periodo di richiamo e degli accessori per attività straordinaria formulata per la prima volta nella memoria illustrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, è stato congedato per limiti di età nel dicembre 2014 e collocato in ausiliaria per cinque anni, durante i quali è stato richiamato in servizio e ha versato la quota contributiva a proprio carico. Al termine del periodo ha ottenuto pensione ordinaria con il criterio misto 2012 e pensione privilegiata di ottava categoria.
Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante valorizzazione in quota C di tutti i contributi versati dal 1° gennaio 2012 e del periodo trascorso in ausiliaria, dolendosi della circolare Previmil del 14.04.2022 che esclude i pensionati retributivi pro rata già in possesso dell’aliquota dell’80% al 31.12.2011. In via ulteriore ha dedotto la non conformità al quadro normativo del richiamo «senza assegni» e il diritto alla valorizzazione degli assegni pensionabili del periodo di richiamo.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 13, L. n. 335/1995 conservava il sistema retributivo per chi al 31.12.1995 vantava almeno diciotto anni di contributi; il D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, ha imposto dal 2012 il calcolo contributivo sulle anzianità successive, articolando la pensione in quota A, quota B e quota C.
L’art. 1, commi 707 e 708, L. n. 190/2014 ha corretto gli effetti distorsivi della riforma, imponendo il doppio calcolo e l’applicazione del trattamento meno favorevole. Ciò, però, osserva la Corte, non ha ampliato le aliquote di rendimento: restano fermi i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e i limiti massimi delle aliquote, compreso l’80% dell’art. 54, comma 7.
Il collegio richiama l’orientamento contabile consolidato — Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 656/2019, Sez. III App., n. 172/2022, Sez. Giur. Sicilia, n. 486/2023, oltre alle pronunce delle sezioni regionali Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Toscana — secondo cui l’ulteriore anzianità successiva al 31.12.2011 non produce alcun beneficio economico per chi era già titolare dell’aliquota massima.
Poiché il ricorrente aveva raggiunto l’80% al 31.12.2011, la domanda di valorizzazione della quota C comprensiva del periodo di ausiliaria è respinta. Quanto alla domanda avanzata solo in memoria, la Corte la dichiara inammissibile per novità: diverso il petitum, eterogenea la causa petendi, incentrata sull’illegittimità dei decreti di richiamo; né risulta autorizzata la modifica ai sensi dell’art. 164, comma 1, ultimo comma, c.g.c. La rinuncia parziale non è stata accettata da INPS e non consente la declaratoria di estinzione. Le spese sono compensate ex art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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