Controllo Corte dei conti su RAM gestione finanziaria e efficientamento (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 118 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria di una società in house, riferisce al Parlamento il risultato dell’esercizio e verifica l’attuazione degli indirizzi impartiti dall’azionista pubblico. Il giudizio di scostamento degli obiettivi di efficientamento dei costi operativi si fonda sui parametri fissati dall’azionista unico ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, con possibile neutralizzazione delle riduzioni di ricavi derivanti da clausole contrattuali di revisione al ribasso delle tariffe. L’inclusione della società nell’elenco Istat degli enti del conto economico consolidato attiva gli obblighi di contenimento della spesa, compresi i limiti in materia di consulenze di cui agli artt. 14 e 15 del d.l. n. 66 del 2014. Il modello di amministrazione monocratico deve essere accompagnato da procedure che consentano l’effettivo esercizio della funzione di controllo concomitante del magistrato delegato, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2022 di una società di servizi che opera quale struttura operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con azionista unico il Ministero dell’economia e delle finanze e funzione di organismo in house. La relazione esamina gli assetti ordinamentali, gli organi, le risorse umane, le consulenze, l’attività istituzionale e i risultati contabili, con estensione ai fatti di maggior rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Nel periodo considerato la società ha proseguito l’attività di assistenza tecnica al Ministero sulla base di atti convenzionali e accordi di servizio, gestendo incentivi all’autotrasporto e progetti europei. Sono stati inoltre avviati il rafforzamento dell’organico e le attività connesse alla Piattaforma logistica nazionale prevista dal PNRR.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva come l’inserimento della società nell’elenco delle amministrazioni del conto economico consolidato dell’Istat abbia ampliato il perimetro normativo di riferimento. Da ciò deriva l’assoggettamento agli obblighi di contenimento della spesa, con particolare riguardo agli incarichi di consulenza. Su questo punto la società ha rappresentato l’anomalia del parametro di riferimento, ancorato al 2012, epoca in cui l’organico era minimo. L’Ispettorato generale di finanza pubblica ha però confermato la permanenza dell’obbligo e richiamato l’osservanza delle indicazioni già espresse dalla magistratura contabile.

Con riferimento al contenimento dei costi operativi, la Corte dà atto del conseguimento dell’obiettivo fissato dall’azionista unico. Il rapporto tra costi e ricavi eligibili si attesta su un valore inferiore alla soglia programmata, con un risultato di efficientamento superiore al parametro richiesto. I criteri applicati per il triennio tengono conto del contesto macroeconomico e consentono la neutralizzazione delle riduzioni di ricavi derivanti dalle clausole di revisione periodica al ribasso delle tariffe.

Sul piano organizzativo, la Corte ribadisce la criticità del modello di amministrazione monocratica rispetto all’esercizio della funzione di controllo concomitante del magistrato delegato prevista dall’art. 12 della legge n. 259 del 1958. L’invito, già formulato nelle precedenti relazioni, all’adozione di misure procedimentali idonee a garantire trasparenza e controllo nella fase di adozione delle determinazioni gestionali non ha ancora trovato attuazione. Analoga osservazione riguarda il Collegio sindacale e l’esigenza di assicurarne la partecipazione alle sedute dell’organo amministrativo.

La Corte esamina poi la gestione patrimoniale ed economica. Il valore della produzione cresce in modo significativo, trainato dalle attività convenzionali e dai progetti europei. L’utile di esercizio aumenta rispetto all’esercizio precedente e il patrimonio netto si incrementa per effetto dell’accantonamento dell’utile. Le disponibilità liquide diminuiscono per il flusso negativo dell’attività operativa, mentre i debiti verso fornitori crescono per le commesse in corso. L’attività contrattuale, infine, è caratterizzata da un ricorso agli affidamenti diretti pari all’86,67 per cento del totale delle procedure.

In conclusione, la Corte riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo, comunicando il bilancio 2022 e la relazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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