Contumacia del convenuto ed esclusione della condanna alle spese del primo grado (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17059 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali presuppone la soccombenza della parte e non può essere pronunciata nei confronti del convenuto che sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando le domande dell’attore siano state rigettate. Il giudicato interno si forma esclusivamente sui capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sulle affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata. La questione dell’individuazione dell’ente obbligato al pagamento dei ratei del trattamento integrativo, essendo priva di autonomia rispetto alla statuizione di rigetto, non è idonea a formare giudicato. Il giudice di appello non incorre in ultrapetizione quando decide su una questione che, pur non essendo stata oggetto di appello incidentale, risulti devoluta in giudizio nell’ambito di una censura ritualmente proposta.
Il Fatto
La vicenda riguarda ex dipendenti dell’EAS, o loro eredi, che avevano ottenuto dal Tribunale di Palermo la condanna del Fondo Pensioni Sicilia al pagamento del trattamento pensionistico integrativo erogato in forza di una delibera del 1986, non più corrisposto dal gennaio 2014 dopo l’entrata in vigore della legge n. 21/2014. I ricorrenti sostenevano che il trattamento fosse stato ripristinato dalla legge regionale n. 8/2018.
La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso che per il periodo 2014/2018 l’onere gravasse sul Fondo Pensioni, ritenendo non applicabile al caso il divieto previsto dall’art. 8 della legge n. 21/2014. Avverso tale sentenza gli ex dipendenti e gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre il Fondo Pensioni Sicilia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello pronunciato oltre i limiti delle domande, motivando la riforma su una questione nuova mai contestata. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte territoriale violato il giudicato interno ed esterno formatosi sulla statuizione di condanna del Fondo.
La Corte, riuniti i primi due motivi per connessione logica, li dichiara inammissibili. Non è configurabile alcun giudicato esterno, poiché le altre pronunce del medesimo Tribunale, pur di senso analogo, non risultano emesse tra le stesse parti. Quanto al giudicato interno, il Collegio richiama un consolidato orientamento: esso si forma solo sui capi autonomi della sentenza, e non sulle affermazioni che costituiscono mera premessa logica della statuizione concreta.
Il punto decisivo è la nozione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, che individua la sequenza logica composta da fatto, norma ed effetto giuridico. Ne consegue che la censura motivata anche su uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione. La questione dell’individuazione dell’organo obbligato al pagamento dei ratei è quindi priva di autonomia.
La Corte esclude inoltre l’ultrapetizione. Dalla sentenza impugnata emerge che il Fondo Pensioni aveva contestato, con il terzo motivo di appello, di essere tenuto a corrispondere il trattamento integrativo, richiamando l’art. 67 della legge n. 9/2005. La questione era dunque stata devoluta al giudice dell’impugnazione.
Il terzo motivo, relativo all’art. 91 cod. proc. civ., è invece fondato. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto contumace il Fondo Pensioni nel giudizio di primo grado, non avrebbe dovuto condannare gli appellati alle spese di quel grado, a fronte del rigetto delle domande originarie. La sentenza è quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con esclusione di quella condanna. Restano ferme la condanna degli appellati alle spese del giudizio di appello e la compensazione di quelle di legittimità.
Nota della Redazione
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