Controllo finanziario Istituto Parri: corretta allocazione delle riserve patrimoniali (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 101 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle relazioni al Parlamento sul controllo finanziario degli enti privatizzati, la Corte dei conti verifica la conformità del bilancio ai princìpi contabili applicabili e richiama l’ente all’osservanza del principio di corretta registrazione contabile. Le riserve riferite al valore dei beni archivistici e bibliografici indisponibili vanno ricondotte al patrimonio vincolato e non a quello libero, secondo il modello di stato patrimoniale e l’OIC 35. Il difetto di informazione integrativa nella relazione di missione, così come l’allocazione degli accantonamenti in voci non pertinenti, impedisce la rappresentazione univoca dei fatti di gestione. La correttezza delle rilevazioni contabili costituisce presupposto di ogni scelta gestoria e garanzia della sana gestione delle risorse destinate alla mission istituzionale.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, per l’esercizio 2022. L’ente, già ente privatizzato ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, è un’associazione del Terzo settore iscritta al Runts dal 10 novembre 2022.
Nel corso dell’istruttoria la Corte ha chiesto chiarimenti in ordine alla mancata valorizzazione delle voci del patrimonio netto e all’allocazione delle riserve relative ai beni indisponibili nella sezione “patrimonio libero” anziché in quella del patrimonio vincolato. Ha inoltre rilevato che il rendiconto gestionale non valorizza la classe delle attività di supporto generale. L’ente ha preso atto dei rilievi senza fornire elementi di valutazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla corretta rappresentazione contabile del patrimonio e delle poste di rendiconto. La Sezione richiama l’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 419 del 1999, che confermano il controllo successivo sulla gestione, limitatamente all’esercizio di funzioni e servizi pubblici. Il bilancio 2022 è il primo redatto secondo il Codice del Terzo settore e il d.m. 5 marzo 2020, integrato dall’OIC 35.
La Corte censura l’allocazione delle riserve riferite ai beni archivistici e bibliografici indisponibili, di valore pari a circa 2,6 milioni, nella sezione III “patrimonio libero” invece che nella sezione II “patrimonio vincolato“. Il rilievo non è formale: la classificazione incide sulla effettiva consistenza patrimoniale dell’ente e sul corretto impiego delle risorse libere rappresentate in bilancio, tenuto conto della continuità della gestione.
Analogamente, il rendiconto gestionale omette di valorizzare le attività di supporto generale, la cui macro-voce E avrebbe dovuto accogliere la quota di costi e proventi riferibili alla struttura e alla gestione organizzativa e amministrativa complessivamente intesa.
La Sezione esamina poi il fondo rischi e oneri, aumentato di 20.000 euro, esposto nel rendiconto per soli 9.000 euro, riferiti alle celebrazioni dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione. Il residuo di 11.000 euro è stato accantonato nella voce “Personale” in un apposito fondo bonus, in relazione all’impegno straordinario per il trasloco di archivio e biblioteca. Da qui l’esigenza, ribadita dalla Corte, di registrazioni chiare e coerenti e di adeguata informazione integrativa nella relazione di missione.
Sul piano dei risultati, l’esercizio chiude con un avanzo di 340 euro; il patrimonio netto si attesta a 2.948.161 euro e i debiti registrano un incremento del 63,7 per cento. La Sezione conclude richiamando l’ente alla osservanza del principio di correttezza delle rilevazioni contabili, a garanzia della sana gestione delle risorse strumentali alla mission istituzionale.
Nota della Redazione
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