Trattenimento lecito se il messaggio resta criptico anche in un foglio (Cass. pen. Sez. 1 n. 12531 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, il controllo del giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza delle disposizioni della legge penitenziaria, ai vizi della motivazione, ricomprendendovi l’ipotesi in cui il provvedimento risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o non consenta di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 18-ter ord. pen.. La presenza nella corrispondenza di elementi concreti che lascino ragionevolmente ritenere che il messaggio veicolato sia comprensibile soltanto ai diretti interessati costituisce presupposto legittimante il trattenimento. Non è necessario che la veicolazione del contenuto criptico sia certa, essendo sufficiente il ragionevole dubbio che il contenuto effettivo della missiva non sia quello apparente. L’esistenza di un elemento di sospetto all’interno di una corrispondenza può legittimare il trattenimento per l’intero della stessa, poiché dalla parte consegnata potrebbero trarsi elementi per comprendere anche la parte non ostesa.

Il Fatto

Un detenuto, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva disposto il trattenimento di una lettera a lui indirizzata. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto il reclamo, evidenziando che la nota dell’ufficio censura del carcere aveva individuato con precisione il contenuto della missiva, suscettibile di veicolare un messaggio comprensibile soltanto agli interlocutori, recante indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate.

Avverso tale ordinanza il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge: la lettera conteneva quattro fogli scritti da altrettante persone diverse e soltanto uno di essi presentava un contenuto non ostensibile, sicché si sarebbe dovuto procedere a un trattenimento parziale. Inoltre, l’ufficio censura aveva individuato tutti i mittenti, e il foglio contestato, pur contenendo riferimenti logistici dettagliati, non lasciava intendere il nesso con le esigenze sottese all’art. 18-ter ord. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in materia di trattenimento della corrispondenza, il sindacato di legittimità è esteso anche ai vizi della motivazione, dovendosi ricondurre a tali patologie i casi in cui il percorso argomentativo della magistratura di sorveglianza risulti incomprensibile o non consenta di verificare i presupposti richiesti dalla norma (richiamando Sez. 1, n. 43522 del 2014 e Sez. 1, n. 17799 del 2008).

Con riferimento al primo argomento di ricorso, relativo alla pluralità dei mittenti, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non conferente: l’ordinanza impugnata non aveva fondato il rigetto sulla diversità degli autori, bensì sulla natura criptica del messaggio veicolato, comprensibile soltanto ai diretti interessati. Parimenti inammissibile è risultato il rilievo concernente l’avvenuta identificazione di tutti i mittenti, irrilevante rispetto alla logica del provvedimento.

Quanto alla dedotta necessità di un trattenimento parziale, la Corte l’ha reputata infondata: la presenza di un elemento di sospetto all’interno della corrispondenza può legittimare il trattenimento integrale, perché dalla parte consegnata potrebbero derivare elementi utili a decifrare anche la parte non ostesa. Inoltre, il provvedimento impugnato aveva adeguatamente motivato il nesso tra il contenuto della missiva e le esigenze di sicurezza, avendo individuato in essa il riferimento a un luogo preciso, formulato in modo criptico e incomprensibile per l’amministrazione penitenziaria.

La motivazione è stata ritenuta coerente con il principio per cui l’esistenza di elementi concreti che lascino ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente costituisce presupposto per il trattenimento (citando Sez. 1, n. 14870 del 2020 e Sez. 1, n. 9689 del 2014). Il ricorso, pertanto, tendeva a una mera rivalutazione dei presupposti applicativi, correttamente valutati dal giudice di merito, ed è stato dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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