Controllo dei rendiconti elettorali nei comuni sopra i 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 20 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla conformità a legge delle spese per la campagna elettorale spetta al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. L’ambito soggettivo del controllo è delimitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, per effetto dell’art. 14-bis d.l. n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014, che modifica l’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993. Il termine per la conclusione dei controlli decorre dalla data di presentazione dei consuntivi relativi alle spese e alle fonti di finanziamento. Il Collegio approva il referto sui conti consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni, con trasmissione al Presidente del Consiglio comunale e pubblicazione sul sito dell’Amministrazione.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024, con ballottaggio del 23-24 giugno, i comuni delle Marche con popolazione superiore a 30.000 abitanti interessati dalle consultazioni sono Ascoli Piceno, Fano, Osimo e Pesaro. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali è chiamato a verificare i consuntivi relativi alle spese di campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento delle liste che hanno partecipato alla competizione.
Le liste del Comune di Ascoli Piceno tenute a presentare i consuntivi vi hanno provveduto entro il 13 agosto 2024. Da tale data decorre il termine per la conclusione dei controlli previsto dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993. Il Collegio è stato costituito con decreto n. 4/2024 del 13 novembre 2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. La legge n. 515/1993 disciplina le campagne elettorali; la legge n. 96/2012 reca norme sulla riduzione dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e sugli strumenti di trasparenza e controllo dei rendiconti. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 intesta al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la competenza a svolgere le verifiche in ordine alla conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
La delimitazione dell’ambito soggettivo del controllo è ribadita dall’art. 6, lett. c), ultimo periodo, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33 d.l. n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014: gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale riguardano esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio richiama inoltre la pronuncia di orientamento n. 24/SEZAUT/2013/INPR, con cui la Sezione delle Autonomie ha dettato primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012, e la successiva n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, con cui la medesima Sezione ha dirimuto diverse questioni interpretative, tra cui quelle afferenti alla novella recata dall’art. 14-bis.
Su queste basi il Collegio rileva che i consuntivi delle liste del Comune di Ascoli Piceno sono stati presentati nei termini e che da tale adempimento decorre il termine per la conclusione dei controlli ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993. Esaminata la documentazione istruttoria acquisita, il Collegio approva l’allegato referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale delle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nel Comune di Ascoli Piceno.
Il Collegio dispone la trasmissione telematica della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.