Controllo PNRR su interventi comunali dopo lo stralcio dell’Investimento 2.2 (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 19 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. In materia di PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attribuisce alla Corte dei conti il controllo su economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle relative risorse. Lo stralcio di un investimento dal Piano, disposto in sede di revisione, non comporta la perdita dei contributi già assegnati agli enti locali, ma impone all’amministrazione di adeguare la disciplina interna e i manuali operativi alle nuove disposizioni, proseguendo il monitoraggio e la rendicontazione sul sistema ReGiS.
Il Fatto
Con la deliberazione in esame la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato approva il rapporto sull’Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, ricompreso nella Missione 2, Componente 4, del PNRR.
L’indagine aggiorna al 31 dicembre 2023 lo stato di attuazione della misura già esaminata con una precedente deliberazione della Sezione, depositata nel luglio 2023. Il Ministero dell’interno è titolare dell’investimento, finanziato con risorse che transitano su leggi nazionali preesistenti.
La Motivazione della Corte
Il decreto del MEF del 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero dell’interno sei miliardi di euro per progetti in essere. Il finanziamento di opere già previste da leggi nazionali ha comportato che gli obiettivi del Piano fossero perseguiti attraverso interventi non nativi, con spesa secondo le ordinarie procedure contabili del bilancio dello Stato.
La Corte ricostruisce il quadro delle due tipologie di opere. Le “medie opere” sono finanziate dall’art. 1, comma 139 e segg., legge n. 145/2018, con contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio; le “piccole opere” dall’art. 1, comma 29 e segg., legge n. 160/2019. Con i decreti emanati sono state finanziate complessivamente 9.121 opere a favore di 5.984 comuni, mentre per le piccole opere risultano finanziati 35.748 interventi per 7.904 comuni.
La Corte rileva che l’Investimento 2.2 è stato stralciato dal PNRR a seguito del processo di revisione avviato in ottemperanza all’art. 21 del regolamento (UE) 2021/241. Con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 è stata eliminata dal Piano senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi, già spesi dagli enti locali.
Secondo la Sezione, lo stralcio produce effetti diversificati. Sul piano della finanza generale, l’inserimento nel Piano aveva consentito l’accesso a un prestito dell’UE a condizioni favorevoli rispetto ai mutui di mercato. Sul piano delle opere, appare necessaria un’attività di adeguamento della disciplina interna, con aggiornamento dei manuali per i soggetti attuatori e indicazioni su rendicontazione e monitoraggio.
I dati di bilancio mostrano che le risorse stanziate sono state interamente impegnate fino al 2023; eventuali difficoltà possono riguardare la sola fase del pagamento. Le erogazioni sono aumentate nel periodo analizzato, ma restano di importo limitato rispetto alle assegnazioni. La Sezione segnala il rischio che l’estromissione dal Piano determini problematiche aggiuntive alle procedure in corso, per la perdita delle semplificazioni e delle deroghe previste per l’attuazione degli investimenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.