Consegna partecipazioni societarie al direttore della partecipata: conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 21 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione di un ente locale va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale qualità è assunta dal presidente dell’ente o dal sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario è improcedibile, e resta irrilevante, nel giudizio sul conto in epigrafe, il diverso conto depositato successivamente dal soggetto legittimato. Il valore delle partecipazioni va esposto secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, e secondo il costo di acquisto per le quote inferiori al 20 per cento.
Il Fatto
Un magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile consegnatario delle partecipazioni societarie di una Comunità comprensoriale, per l’esercizio finanziario 2022, rimette gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Il conto era stato reso dal direttore di una società partecipata.
Il magistrato propone di dichiarare improcedibile il conto, per omessa resa da parte del consegnatario, e ne rileva comunque l’irregolarità sotto più profili: esposizione delle partecipazioni al valore nominale, mancata approvazione della Giunta, assenza della relazione annuale del consegnatario, difformità tra elenco delle partecipazioni e delibera di razionalizzazione, uso del modello 16 anziché del modello 22. La Procura regionale chiede l’improcedibilità, pur in presenza di un conto rettificato depositato in corso di causa. L’ente e l’agente contabile non depositano memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità di un conto reso dal direttore generale della società partecipata. Richiamando la giurisprudenza contabile, osserva che il consegnatario va individuato in chi ha la disponibilità giuridica dei titoli, esercitando i poteri dell’azionista: sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 20 del 2024; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017.
La qualità di agente contabile implica un’attività di gestione e non di mera detenzione. In assenza di delega a dirigenti, è il vertice dell’amministrazione ad assumere tale veste, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. Nel caso concreto è pacifico che il conto sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario: l’ente ha infatti trasmesso un nuovo conto sottoscritto dal presidente.
La Sezione, pur prendendo atto dell’immediata attivazione dell’amministrazione per sanare le criticità, ribadisce che oggetto del giudizio è il conto in epigrafe e che alcuna rilevanza può avere il diverso conto depositato successivamente (sez. Bolzano n. 110/2025 e n. 125/2025; sez. Emilia-Romagna n. 102/2024).
Sul piano funzionale, i conti devono confluire nel rendiconto finale e essere approvati dall’organo competente, con approvazione successiva alla sottoscrizione e alla parificazione. Quanto al modello, l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998 ha travolto il fondamento dei decreti che lo avevano introdotto; ma, in chiave sostanzialistica, i modelli 16 e 22 hanno contenuto identico, con la sola differenza della bilinguità del modello 16. Per la peculiarità del territorio, gli agenti possono usare la lingua preferita.
Resta fermo che il valore delle partecipazioni va esposto secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, e secondo il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli per le quote inferiori al 20 per cento. Il conto deve essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione. Il Collegio dichiara quindi improcedibile il conto giudiziale. In assenza di condanna, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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