Inammissibilità dell’appello pensionistico per motivi di fatto e limiti del giudicato (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 23 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 170, primo comma, cod. giust. contabile (d.lgs. n. 174/2016), l’appello è consentito per soli motivi di diritto, essendo qualificate come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento. Le questioni medico-legali possono essere dedotte in appello solo deducendo la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, non anche contestando l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di primo grado. L’eccezione di giudicato, ex art. 2909 c.c., va valutata con riferimento all’effettivo thema decidendum del precedente giudizio, delimitato dalla pronuncia amministrativa impugnata e dall’accertamento medico-legale posto a fondamento della decisione.
Il Fatto
Un ex militare di leva, congedato nel 1994, aveva richiesto la pensione privilegiata di VI categoria per una patologia del tratto cervicale, asseritamente interdipendente con la discopatia lombare già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza e, dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Sezione d’appello per contraddittorietà motivazionale, il giudizio era stato riassunto e definito con sentenza di rigetto.
Il primo giudice, acquisita una consulenza tecnica d’ufficio che escludeva l’interdipendenza tra le patologie, riteneva non dirimente il richiamo alla sentenza n. 718/2012, in un precedente giudizio, per la limitata portata del giudicato formatosi. L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione del giudicato e vizi motivazionali nella valutazione delle risultanze medico-legali.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha scrutinato in via preliminare il motivo concernente l’asserita violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 718/2012. Dall’esame dell’elaborato peritale posto a fondamento di quella pronuncia è emerso che il C.M.L. aveva correlato a causa di servizio unicamente la discopatia L2-L3 e L5-S1, con indicazione dell’infermità al singolare, sicché il giudicato non aveva ad oggetto la patologia del tratto cervicale. Il primo motivo di appello è stato pertanto rigettato.
Quanto ai motivi concernenti l’asserita violazione della disciplina della riassunzione, gli stessi sono stati dichiarati inammissibili per formulazione del tutto generica. I motivi relativi alla valutazione dell’elaborato peritale e alla sussistenza del nesso causale sono stati scrutinati alla luce dell’art. 170, primo comma, c.g.c., che ripropone il contenuto dell’art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, convertito dalla legge n. 19/1994.
Le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 hanno precisato che le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento sono parificate a questioni di fatto, potendo essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione, trattandosi di evitare un riesame surrettizio del merito attraverso la denuncia del difetto motivazionale. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 84 del 2003, ha confermato la ragionevolezza del limite.
La motivazione della sentenza impugnata risulta esauriente e coerente, basata sull’elaborato peritale e sui chiarimenti dei consulenti, senza pretermissione delle difese del ricorrente. Le censure dell’appellante, formalmente dirette a dedurre vizi motivazionali, richiedevano in realtà un inammissibile riesame delle questioni di fatto medico-legali. L’appello è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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