Controllo PNRR su ritardi e variante d’opera nel polo scolastico comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 271 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sugli interventi finanziati a valere sul PNRR, la Sezione regionale accerta profili di criticità quando il soggetto attuatore introduce una variante in corso d’opera priva di autorizzazione dell’Amministrazione titolare, con conseguente sospensione dei lavori e ritardo rispetto al cronoprogramma. L’inerzia organizzativa dell’Ente, privo di struttura di audit e in ritardo sulle procedure di personale, concorre a fondare il rilievo. Il principio di sana gestione finanziaria impone al soggetto attuatore la piena e tempestiva conoscenza dell’immobile pubblico oggetto di intervento e la tracciabilità dei dati nel sistema ReGiS; il riallineamento dei dati solo a seguito della richiesta istruttoria non esclude la criticità, ma ne attenua la permanenza ove segua un’accelerazione dei pagamenti.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione del progetto identificato dal CUP n. F35E22000220006, relativo alla realizzazione di un nuovo polo scolastico per l’infanzia, di competenza del Comune di Calvi quale soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere anche sul PNRR per un valore complessivo di euro 2.970.000,00.

Dai dati del sistema ReGiS emergevano fasi con date eccedenti l’intervallo di riferimento, un avanzamento economico pari al 7,60 per cento, pagamenti approvati pari a zero e procedure di aggiudicazione fuori range. L’Ente ha fornito riscontro con nota del 21 luglio 2025, rappresentando una variante in corso d’opera in attesa di approvazione ministeriale e una sospensione dei lavori.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento e richiama l’art. 7, c. 7, del d.l. n. 77 del 2021, che fonda il controllo sul monitoraggio degli interventi PNRR. Rileva quindi l’obbligo del soggetto attuatore di garantire la sana gestione finanziaria e il vincolo di destinazione delle risorse.

Nel merito, la Corte contesta anzitutto la incompletezza del riscontro: l’Ente non ha fornito le informazioni richieste per ogni fase del progetto, né ha trasmesso atti o documenti idonei a chiarire le ragioni della variante. L’inottemperanza istruttoria costituisce autonomo profilo di criticità.

Quanto al cronoprogramma, il Collegio rileva una contraddizione: dal verbale di consegna i lavori sarebbero dovuti concludersi entro il 22 agosto 2025, mentre l’Ente dichiara una sospensione per perizia di variante e una procedura di approvazione ministeriale non ancora conclusa al 21 luglio 2025. La variante in corso d’opera desta perplessità, poiché l’immobile, di proprietà comunale, avrebbe dovuto essere conosciuto in ogni aspetto urbanistico ed edilizio.

La Sezione valorizza inoltre il dato economico-finanziario: a fronte di trasferimenti pari a euro 810.000,00, i pagamenti rendicontabili ammontano a euro 436.015,05, pari al 15,20 per cento del finanziamento concesso. Registra poi un’accelerazione dei pagamenti solo a seguito della richiesta istruttoria, con importi passati da euro 226.045,26 a euro 258.957,42 e infine a euro 436.015,05.

Il Collegio accerta i profili di criticità e raccomanda l’adozione di idonee iniziative per l’acquisizione della necessaria autorizzazione ministeriale, disponendo la trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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