Controllo sui rendiconti 2021-2024: chiusura senza osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 452 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui questionari consuntivi degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, si conclude con la chiusura dell’esame, senza ulteriori osservazioni, quando i rendiconti risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. La conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite, essendo sempre possibili approfondimenti nei controlli sugli esercizi successivi. La Sezione può nondimeno rivolgere raccomandazioni all’ente, che non costituiscono accertamento di irregolarità. Il conseguimento di un risultato di competenza non negativo e dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 820 e 821 dell’art. 1, legge n. 145/2018, integra il parametro degli equilibri di cui al rendiconto.
Il Fatto
Nell’ambito dell’attività di controllo, la Sezione regionale ha esaminato la documentazione contabile del Comune di Preseglie (BS), con riferimento ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024. L’istruttoria, avviata con nota del magistrato istruttore, ha riguardato quattro profili: la cassa vincolata, la capacità di riscossione, i progetti PNRR e il ritardo nell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022. L’ente ha fornito riscontro con nota del 4 novembre 2025 e relativi allegati.
La questione giunge all’attenzione del Collegio perché i questionari consuntivi, redatti dall’Organo di revisione sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, devono essere verificati ai fini della pronuncia ex art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005. Il Presidente di Sezione ha deferito la questione alla camera di consiglio per l’adozione della deliberazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo, l’ente ha giustificato l’omessa costituzione della cassa vincolata per tutto il periodo in esame adducendo le ridotte dimensioni e il modesto numero di opere pubbliche. Ha inoltre rappresentato di aver adottato nel 2025 la determinazione n. 4 del 27.02.2025 per la quantificazione degli incassi vincolati al 1° gennaio 2025, con creazione della cassa vincolata per 25.000,00 euro. Il Collegio ha preso atto, riservandosi verifiche sui prossimi rendiconti, e ha raccomandato una gestione della cassa attenta e puntuale in ossequio al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e all’art. 6, comma 6-octies, d.l. n. 60/2024.
Sul secondo profilo, l’esame contabile ha evidenziato una bassa capacità di riscossione in conto residui, con percentuale media di incasso, nel quinquennio 2020-2024, pari a circa il 53% sia per le entrate tributarie, contributive e perequative sia per quelle extratributarie. L’ente ha riferito di aver intrapreso percorsi stragiudiziali, fermi amministrativi e pignoramenti degli stipendi.
La Sezione ha richiamato i principi della potestà impositiva e dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 53 Cost., i cui corollari riflettono la non prorogabilità del recupero delle somme dovute e la necessità di evitare la prescrizione del credito tributario. Ha quindi invitato l’ente a porre in essere ogni opportuna azione per rendere più efficiente l’attività di riscossione.
Sul terzo profilo, relativo ai progetti PNRR, l’ente ha allegato l’elenco degli interventi con lo stato di attuazione e la contabilizzazione. La Sezione ha raccomandato di proseguire nell’attento monitoraggio, assicurando la piena tracciabilità delle risorse ricevute e la corretta contabilizzazione.
Sul quarto profilo, è emerso un lieve ritardo nell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022. L’ente, mutato negli organi rispetto al periodo in questione, ha dichiarato di non essere in grado di chiarirne con certezza le ragioni. La Sezione ha preso atto del riscontro e ha raccomandato, pro futuro, lo scrupoloso rispetto dei termini di approvazione, al fine di evitare le misure sanzionatorie derivanti dall’eventuale violazione.
In conclusione, non è stato necessario procedere a ulteriori approfondimenti: i rendiconti 2021-2024 risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica. La Sezione ha disposto la chiusura dell’esame dei questionari consuntivi senza ulteriori osservazioni, precisando che ciò non implica valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati, con riserva di ogni approfondimento sui rendiconti degli esercizi successivi.
Nota della Redazione
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