Gestore unico SII e motivazione analitica ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 196 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 non si esaurisce in un riscontro formale della deliberazione consiliare di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, ma investe la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Non soddisfa l’onere di motivazione analitica la delibera che si limiti a ratificare un assetto di fatto, richiamando genericamente atti di indirizzo di altri enti privi di contenuto provvedimentale. Quando l’operazione sia dichiaratamente preordinata all’affidamento in house del servizio, lo scrutinio verifica che la scelta non sia priva dei presupposti minimi di plausibilità e realizzabilità e che il modello societario prescelto sia coerente con il controllo analogo.
Il Fatto
Il Comune di Osimo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 27 ottobre 2025, con la quale si è dato atto dell’operazione relativa alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO 3 Marche Centro. L’ente ha approvato lo statuto della società consortile per azioni risultante dalla fusione di due società, ha autorizzato la sottoscrizione dell’aumento di capitale per un importo nominale di Euro 15.050,12 e ha impegnato l’ente all’esecuzione degli adempimenti conseguenti.
L’operazione si inserisce in un contesto di frammentazione della gestione del servizio, con più società affidatarie operanti nel medesimo ambito e nei medesimi subambiti. La questione perviene alla Corte per la verifica di conformità prevista dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda anzitutto la novella introdotta dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha assegnato alla magistratura contabile la verifica della conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Richiama sul punto la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha chiarito come il controllo verta sulla completezza e sull’attendibilità delle stime e sulla coerenza e ragionevolezza delle conclusioni dell’amministrazione, senza tradursi in una cogestione dell’azione amministrativa.
La Corte rileva che la delibera si limita a prendere atto di atti di indirizzo dell’ambito e di determinazioni di altri soggetti, privi di effettiva valenza provvedimentale, senza esplicitare i contenuti rilevanti ai fini della decisione. Manca un’autonoma valutazione da parte dell’ente procedente, con la conseguenza che la scelta appare carente di un completo percorso istruttorio sui profili di coerenza e sostenibilità dell’operazione.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo, concernente la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario nel tempo, da quello soggettivo, relativo agli effetti dell’investimento sulla situazione specifica dell’ente. L’atto non attesta né l’uno né l’altro, non essendo suffragato da un approfondito business plan, né dà conto dei costi di funzionamento, della dotazione organica, dei contributi consortili previsti dallo statuto e degli oneri connessi al mantenimento delle partecipazioni intermedie.
Quanto alla convenienza economica, la delibera non sviluppa il confronto tra le alternative gestionali possibili, limitandosi a genericamente richiamare la rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. La Sezione osserva che l’operazione non realizza una effettiva razionalizzazione delle partecipazioni, ma si configura come mera adesione formale al modello di gestione unitaria, continuando ad avvalersi delle strutture e delle società consorziate. Ne deriva un possibile contrasto con il parametro dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che richiede la razionalizzazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari.
Ulteriori profili di censura riguardano l’assetto di governance. La scelta del sistema dualistico non è argomentata e la sua declinazione statutaria appare farraginosa e diseconomica, con un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione di dimensioni sproporzionate rispetto alle esigenze di contenimento della spesa. La Corte evidenzia che tale impianto rischia di spostare il baricentro decisionale in capo ai soci gestori, in tensione con il modello dell’in house providing e con il requisito del controllo analogo, richiamando l’art. 16 TUSP e la giurisprudenza amministrativa e della Corte di Giustizia sulla natura del soggetto affidatario.
La Sezione conclude rilevando carenze motivazionali e profili di non conformità alle norme del TUSP e alle relative finalità di contenimento della spesa pubblica, con riserva di ogni altra valutazione e con trasmissione del parere anche alla Procura regionale.
Nota della Redazione
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