Esenzione Irpef sulla pensione del soggetto equiparato a vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 32 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha natura esclusivamente soggettiva e spetta su tutti i trattamenti pensionistici dei quali sia titolare la vittima del dovere o il soggetto equiparato, a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. I richiami alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 delimitano unicamente l’ambito dei destinatari dell’estensione, non i trattamenti pensionistici agevolati. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda del pensionato volta ad accertare il diritto a percepire la pensione senza la ritenuta Irpef operata dal sostituto d’imposta, trattandosi di controversia sul rapporto pensionistico e non di ripetizione di indebite ritenute. L’I.N.P.S. è legittimato passivo, avendo il ricorrente prospettato l’illegittimità della ritenuta operata dal medesimo quale sostituto d’imposta.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con decreto ministeriale per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata ha domandato all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’istanza non ha avuto seguito e il pensionato ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del proprio diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e per la condanna dell’istituto a cessare la trattenuta e a porre in pagamento l’importo lordo.
L’ente previdenziale ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e la carenza della propria legittimazione passiva, chiedendo in subordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Il giudice ha disposto l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha depositato memoria ribadendo il difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione. Il codice di giustizia contabile devolve al giudice contabile i giudizi in materia pensionistica e la giurisprudenza di legittimità vi riconduce tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. La domanda non concerne la restituzione di ritenute né impugna alcun atto impositivo, ma il diritto a percepire la pensione nella misura intera, senza l’applicazione della trattenuta.
Quanto alla legittimazione passiva, il giudice distingue l’accertamento delle condizioni dell’azione, che si compie secondo la prospettazione dell’atto introduttivo, dalla titolarità effettiva del rapporto controverso, che attiene al merito. Avendo il ricorrente prospettato l’illegittimità della ritenuta operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta, la legittimazione passiva dell’istituto sussiste, mentre la sua effettiva titolarità è questione di merito.
Nel merito la Corte ricostruisce la direttrice estensiva della disciplina. L’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 ha ampliato la nozione di vittime del dovere e introdotto la categoria degli equiparati; l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 ha esteso a tali categorie i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
La lettera della norma applica i benefici a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza richiedere la correlazione con l’evento che ha determinato lo status. I richiami alle leggi richiamate delimitano solo l’ambito dei destinatari, non i trattamenti beneficiati. L’interpretazione è confermata dai lavori parlamentari e dall’orientamento della Corte di cassazione, che ha enunciato il principio con ordinanza n. 4873 del 2025. La soluzione è stata fatta propria dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025.
La Corte accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione diretta senza le ritenute Irpef, condannando l’I.N.P.S. a porre fine alla trattenuta. Le spese di lite sono integralmente compensate, considerata la pregressa posizione restrittiva e il recente intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria.
Nota della Redazione
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