Conformità al TUSP della revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 19 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di legalità e regolarità, verifica la conformità al TUSP del provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e della relazione sull’attuazione del piano dell’anno precedente. Il giudizio di conformità è positivo ove l’ente abbia trasmesso nei termini la documentazione, abbia adeguatamente esplicitato le ragioni di mantenimento delle singole partecipazioni e non emergano criticità di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 175/2016. La ricognizione periodica sulla gestione dei servizi pubblici locali, richiesta dall’art. 30 d.lgs. n. 201/2022 ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ha valenza prospettica ed è elemento chiave per la scelta del modello gestionale, sicché va aggiornata ogni anno contestualmente all’analisi delle partecipate.
Il Fatto
Il Comune di Aosta, unico ente locale della Regione a superare i 5.000 abitanti, ha trasmesso mediante l’applicativo Con.Te la documentazione relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023. L’ente ha depositato la deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 16 dicembre 2024, recante la ricognizione delle partecipate, il piano di razionalizzazione e la relazione tecnica ex art. 20 del TUSP, nonché un’appendice sui servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati in house. Ha inoltre trasmesso la deliberazione consiliare n. 137/2024, relativa all’attuazione del piano approvato l’anno precedente.
La questione giunge davanti alla Sezione di controllo per la verifica di conformità del provvedimento al Testo unico e per la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Non sono emerse criticità tali da rendere necessario instaurare il confronto-contraddittorio con l’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, che impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e, ove ricorrano i presupposti, di predisporre un piano di riassetto. I provvedimenti vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro e alla competente Sezione regionale di controllo. La Corte ribadisce che l’obbligo di comunicazione non assolve a mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza.
Il controllo esercitato appartiene alla categoria del riesame di legalità e regolarità e non invade l’autonomia decisionale dell’amministrazione, essendo finalizzato a evidenziare irregolarità e anomalie per l’adozione di eventuali misure correttive. Su questa base la Sezione esamina le scelte di mantenimento.
Quanto alle singole partecipazioni, il Comune detiene la società in house affidataria di più servizi di interesse generale, una quota in un consorzio di enti locali, una partecipazione in una società infrastrutturale regionale e una quota in una banca di finanza etica. Per il consorzio e per la società infrastrutturale l’ente richiama la strumentalità rispetto ai fini istituzionali. Per la banca, il mantenimento è giustificato ai sensi del comma 9-ter dell’art. 4 del TUSP, che consente partecipazioni non superiori all’1 per cento in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari. Il Comune ha analizzato i key financials e i costi di funzionamento, confermando la scelta.
Con riguardo alla società in house, il Collegio rileva che essa non presenta alcuna delle criticità di cui al comma 2 dell’art. 20, che il fatturato medio supera nel triennio la soglia normativa e che il risultato di esercizio 2023 è positivo. Le motivazioni delle scelte di mantenimento risultano sufficientemente esplicitate e conformi al dettato normativo, in considerazione della solidità economica della società.
Il Collegio esamina poi la relazione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, che configura la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come appendice della relazione ex art. 20 del TUSP. Vengono vagliati i servizi affidati: farmacie comunali, sosta e mobilità, servizi cimiteriali e gestione della pubblicità e affissioni. L’andamento economico generale è positivo. Per il servizio di pubblicità e affissioni l’ente segnala che i costi superano i ricavi e che, al termine del contratto, dovrà decidere se continuare la gestione o adeguarsi alla legge n. 160/2019. La Sezione si riserva ulteriori verifiche nelle prossime revisioni.
All’esito, il Collegio dichiara la conformità al TUSP del provvedimento e raccomanda all’ente di predisporre gli aggiornamenti annuali della ricognizione, precisando per ogni servizio il concreto andamento economico, di efficienza e qualità, data la valenza prospettica della verifica. Dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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