Controllo spese elettorali comunali: insediamento del Collegio (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 147 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione attribuita dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché la regolarità della documentazione. Il Collegio di controllo si insedia con deliberazione del Presidente della Sezione e assume le funzioni demandate dalla legge. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo proroga motivata non superiore ad altri tre mesi, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993. La deliberazione di insediamento non accerta alcunché nel merito dei rendiconti, ma attiva il procedimento di controllo e ne fissa i termini.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise ha costituito, con decreto n. 31/PRES del 6 settembre 2024, il Collegio di controllo per la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati in occasione delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 nei Comuni di Campobasso e di Termoli.

Il Collegio si è riunito ed ha adottato la deliberazione di insediamento, assumendo le funzioni demandate dalla legge e dettando gli adempimenti conseguenti in capo ai Presidenti dei Consigli comunali dei due enti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento. Richiama la legge n. 515/1993, in materia di disciplina delle campagne elettorali, e la legge n. 96/2012, recante norme sulla riduzione dei contributi pubblici ai partiti e misure per la trasparenza e i controlli dei rendiconti.

Il fondamento del controllo è individuato nell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 14-bis, comma 2, d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, e poi dall’art. 33, comma 3, lett. b), d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. La norma attribuisce alla Sezione regionale la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali e della regolarità della relativa documentazione.

Il Collegio richiama gli indirizzi interpretativi e applicativi deliberati dalla Sezione delle Autonomie nelle adunanze del 1° ottobre 2013 e del 15 aprile 2014, quali coordinate esegetiche della disciplina.

Sul piano dei termini, il Collegio richiama l’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, che fissa la conclusione dei controlli entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo proroga motivata non superiore ad altri tre mesi. Da qui la duplice deliberazione: l’insediamento del Collegio, con assunzione delle funzioni di legge; la nomina del Presidente nella persona del Primo Referendario; l’attribuzione delle funzioni di segretario ai funzionari in servizio presso la Sezione per ciascuno dei due Comuni.

Il Collegio dispone inoltre che i Presidenti dei Consigli comunali di Campobasso e Termoli sollecitino le liste interessate a presentare, entro quarantacinque giorni, i rendiconti sottoscritti dal legale rappresentante, o l’attestazione di mancato sostenimento di spese elettorali. Entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, i Presidenti devono trasmettere l’elenco delle liste presenti alle elezioni, la certificazione della data di insediamento dei rappresentanti con indicazione dei legali rappresentanti e degli indirizzi, e il numero degli iscritti nelle liste elettorali comunali all’epoca delle elezioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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