Responsabilità erariale esclusa per complessità dell’iter autorizzativo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 21 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale per indebita percezione di contributi pubblici, la complessità dell’iter amministrativo e la non perspicuità del quadro normativo e provvedimentale disciplinante le autorizzazioni e i pareri rendono inescusabile la sola negligenza che si traduca in una violazione consapevole e volontaria dei doveri di ufficio. La mancanza di colpa grave esclude l’elemento soggettivo della responsabilità e impone il rigetto della domanda risarcitoria. L’assoluzione per motivi attinenti al solo elemento soggettivo non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento, fondato su una oggettiva violazione di legge, restando impregiudicato il diritto dell’amministrazione al recupero delle somme erogate.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dagli esiti di una verifica della Guardia di Finanza che, nella primavera del 2016, rilevava presunte irregolarità in un progetto finanziato dalla Regione Puglia per la realizzazione di un impianto di maricoltura integrata off shore nel lago di Varano. In particolare, si accertava che le gabbie non erano ancora attive e che la società beneficiaria non era in possesso del nulla osta dell’Ente Parco del Gargano, nonostante l’impianto insistesse in zona vincolata paesaggisticamente.
Il contributo era stato riconosciuto per complessivi € 252.000,00, a fronte di un investimento superiore a € 564.000,00, con prima tranche erogata di € 126.000,00. A seguito degli accertamenti, la Regione revocava il finanziamento e l’importo veniva richiesto in restituzione. La Sezione giurisdizionale regionale condannava in solido gli appellanti al pagamento di € 126.000,00, oltre accessori, riconoscendo la colpa grave anziché il dolo. Gli appellanti impugnano la decisione deducendo plurimi errori di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello compie una preliminare precisazione: condivide buona parte dell’iter motivazionale della sentenza di prime cure, cui si richiama per la ricostruzione dei fatti materiali, dell’antigiuridicità della condotta e del nesso di causalità. Ritiene tuttavia che le argomentazioni difensive non siano state adeguatamente confutate.
Il Collegio individua quale ragione più liquida della decisione la doglianza concernente l’assenza di colpa grave, assorbendo le ulteriori questioni processuali e sostanziali. Rileva che la complessità dell’iter amministrativo e la non perspicuità del quadro normativo disciplinante le autorizzazioni nell’area del Parco del Gargano escludono l’inescusabile negligenza nella formulazione delle autocertificazioni.
In particolare, il tenore letterale dell’art. 13, l. n. 394/1991 poteva ingenerare l’incolpevole convinzione che, in presenza di una mera variante al progetto già assentito in capo alla società concedente e ferma restando la medesima tipologia di allevamento, non occorresse una nuova richiesta di nulla osta. Analogamente, la mancata installazione di alcune attrezzature trovava giustificazione nelle modalità e nei tempi dell’allevamento.
A conferma, il Collegio evidenzia che il procedimento penale è stato archiviato, non ravvisandosi gli elementi della truffa per assenza di condotta ingannevole. La sentenza impugnata va dunque riformata, con rigetto integrale della domanda risarcitoria.
La Corte precisa che l’assoluzione per motivi attinenti al solo elemento soggettivo non incide sulla legittimità della determinazione dirigenziale di revoca del finanziamento, fondata su oggettiva violazione di legge, restando impregiudicato il diritto della Regione al recupero del contributo. Segue la condanna della Regione Puglia al rimborso delle spese processuali e di difesa.
Nota della Redazione
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