Controllo Corte dei conti su Stretto di Messina e obblighi informativi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 50 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di una società in house al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, determina l’insorgenza in capo alla società degli obblighi informativi cadenzati dalla medesima legge, esercitabili a decorrere dall’esercizio finanziario di riferimento. La Sezione del controllo sugli enti individua con determinazione gli atti da trasmettere, i termini di adempimento e le modalità telematiche di inoltro, vincolando al rispetto di essi non soltanto la società controllata ma anche l’organo di controllo contabile e le amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo e vigilanza. Il magistrato delegato può chiedere atti, documenti e informazioni in ogni momento, anche nel corso delle sedute degli organi sociali, per l’esercizio del controllo.
Il Fatto
La società Stretto di Messina S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2023, trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti con nota del 15 gennaio 2024, sulla base dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. La vicenda societaria si colloca dopo la revoca dello stato di liquidazione e il riacquisto di efficacia della concessione, nel quadro normativo dettato dal d.l. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, che ha novellato la legge istitutiva della società.
La Sezione ha ritenuto necessario richiamare gli obblighi informativi gravanti sulla società e indicare gli elementi conoscitivi da trasmettere, adottando la determinazione sugli adempimenti conseguenti alla sottoposizione al controllo.
La Motivazione della Corte
Il fondamento del controllo è rinvenuto nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e nell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. La decorrenza è fissata a partire dall’esercizio finanziario 2024, con conseguente operatività dei presidi informativi regolati dalla legge.
La Sezione articola gli adempimenti in quattro blocchi. La società deve trasmettere, entro quindici giorni dall’approvazione, il bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 259 del 1958.
Nello stesso termine di quindici giorni dall’adozione, o entro quindici giorni dalla ricezione della determinazione se gli atti sono già adottati, devono essere inviati gli atti normativi e organizzativi di rilievo generale, i documenti contabili di qualsiasi natura (indirizzo, programmazione, previsione, variazione, assestamento, preconsuntivo e consolidamento), i verbali delle assemblee e delle sedute del consiglio di amministrazione, le convenzioni e i contratti con effetti economico-patrimoniali o finanziari, nonché gli atti di costituzione, partecipazione e dismissione di enti e società.
Il Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 259 del 1958, deve far pervenire i verbali delle sedute, le relazioni, i dati acquisiti, le raccomandazioni e i giudizi formulati. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano, entro trenta giorni dall’adozione, i provvedimenti rilevanti emessi nell’esercizio dei propri poteri.
La trasmissione avviene mediante il Sistema informativo del controllo sugli enti (SICE) o a mezzo PEC, con la sola PEC per gli atti ministeriali. Il magistrato delegato può chiedere atti e documenti e assumere informazioni in qualunque momento. La determinazione è disposta per la trasmissione alla società, al presidente del collegio sindacale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai due Ministeri.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.