Controllo successivo legittimità tardiva determinazione dirigenziale attuazione provvedimento (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 134 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei conti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011 presuppone una tempestiva ed esplicita determinazione del dirigente responsabile di dare comunque seguito al provvedimento, sotto la propria responsabilità, in presenza di osservazioni impeditive della Ragioneria territoriale. L’osservazione impeditiva e la determinazione dirigenziale hanno natura di atti recettizi: producono effetti solo quando pervengono nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ne deriva che la determinazione comunicata oltre il termine perentorio di trenta giorni è tardiva e non legittima l’attivazione del controllo magistratuale, imponendosi una pronuncia di non luogo a deliberare.

Il Fatto

Con decreto n. prot. 570 del 18.12.2024 il Dirigente scolastico di un istituto di istruzione superiore disponeva la liquidazione di una somma a titolo di differenze retributive, in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della ricorrente.

Il provvedimento era trasmesso alla Ragioneria territoriale dello Stato in risposta a una precedente osservazione impeditiva, che aveva contestato un maggiore esborso derivante dalla mancata eccezione di prescrizione. Registrato “forzosamente” con visto, l’atto era inviato alla Sezione regionale di controllo, che ha svolto incombenti istruttori per verificare i presupposti del controllo successivo di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il controllo successivo di legittimità si attiva quando l’amministrazione statale non si conformi alle osservazioni della Ragioneria competente e, sotto la propria responsabilità, dia comunque seguito al provvedimento. Il decreto in esame rientra tra gli atti con effetti finanziari sul bilancio dello Stato, soggetti al controllo preventivo ex art. 5 del D.Lgs. n. 123/2011.

La Sezione ricostruisce il procedimento, scandito da termini perentori. Ai sensi dell’art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 123/2011, gli atti sono inviati alla Ragioneria, che appone il visto entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, l’atto è efficace. In caso di rilievi impeditivi, l’art. 10, co. 1 prevede che il dirigente comunichi, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, oppure disponga di dare comunque seguito allo stesso, assumendone la responsabilità.

Nel caso concreto manca una tempestiva ed esplicita determinazione di dare seguito al provvedimento nonostante i rilievi. La risposta ai rilievi della Ragioneria è stata trasmessa solo il 30.12.2024, oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 27.11.2024, data di ricevimento delle osservazioni. La Corte richiama un consolidato orientamento secondo cui osservazione impeditiva e determinazione dirigenziale sono atti recettizi, producendo effetti al momento della loro conoscibilità da parte del destinatario, per ragioni di certezza delle situazioni giuridiche.

L’atto del dirigente è dunque tardivo. In mancanza delle condizioni che legittimano l’attivazione del controllo, la Corte dichiara il non luogo a deliberare, restando impregiudicata ogni valutazione sull’eventuale danno erariale, rimessa ad altre articolazioni della magistratura contabile.

La Sezione osserva inoltre che la vicenda ha formato giudicato, come attestato dal certificato di mancata impugnazione, e che l’ordinamento appresta gli strumenti per dare esecuzione al diritto accertato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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