Incarico esterno e danno erariale escluso per difetto di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 10 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di collaborazione professionale esterna, adeguatamente motivato quanto alla specializzazione richiesta, alla temporaneità e all’assenza di risorse interne idonee, non integra di per sé danno erariale allorché la prestazione sia funzionale a esigenze tecniche peculiari e di durata limitata. Il funzionario che si limiti a dare esecuzione a una deliberazione della Giunta, priva di margini di discrezionalità in capo al destinatario, non incorre in colpa grave. Il giudice contabile, nel verificare la responsabilità amministrativa, deve accertare in concreto la sussistenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo, non potendosi fondare l’addebito su mere affermazioni apodittiche dell’organo requirente.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del settore economico-finanziario di un Comune, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale pari alle somme erogate a un professionista esterno per un incarico biennale in materia tributaria, conferito con determinazione dirigenziale previa deliberazione della Giunta comunale e stipula del relativo contratto.
Secondo la prospettazione attorea, l’incarico avrebbe realizzato una sostanziale esternalizzazione di funzioni ordinarie, in violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, senza adeguata dimostrazione delle ragioni di specializzazione e senza valutazione di soluzioni alternative meno dispendiose. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo per difetto di motivazione sulle deduzioni pre-processuali e, nel merito, l’insussistenza del danno e della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione preliminare. Il Codice di giustizia contabile non impone all’organo requirente una puntuale confutazione analitica dei singoli rilievi difensivi sollevati in sede di invito a dedurre: il contraddittorio si realizza pienamente nel processo, e nel caso di specie l’atto introduttivo aveva comunque valorizzato i profili difensivi emersi in fase pre-processuale.
Nel merito, il Collegio ritiene non condivisibili le contestazioni. La prestazione resa dal professionista si configura come collaborazione specialistica diretta alla creazione di una banca dati telematica aggiornata, funzionale al completamento dei dati catastali e all’attività di accertamento tributario. La limitata durata biennale dell’incarico e la non eccessività del compenso complessivo escludono la configurazione di una integrale esternalizzazione pluriennale delle funzioni comunali.
Quanto al requisito della temporaneità, la Corte rileva che gli incarichi precedenti e successivi riguardavano attività diverse, relative alla sola categoria di immobili già oggetto di precedente affidamento, e non l’attività oggetto di contestazione, mai esternalizzata in precedenza. Il Comune ha inoltre adeguatamente dimostrato l’insufficienza del personale interno, dando conto della dotazione organica ridotta e della contemporanea attribuzione di altri incarichi ai dipendenti in servizio, così assolvendo l’onere probatorio gravante sull’amministrazione.
Sul piano soggettivo, la Corte esclude la colpa grave del convenuto. La decisione di conferire l’incarico è imputabile esclusivamente alla Giunta comunale, che aveva determinato oggetto, modalità di affidamento, durata, compenso e tempistica. In capo al funzionario permaneva soltanto una mera attività esecutiva, senza alcun margine di discrezionalità, salvo il rifiuto di dare seguito alla delibera. Aver dato esecuzione a tale determinazione non denota condotta colpevole.
La Corte esclude infine che al caso si applichino le disposizioni richiamate dall’attrice in materia di conferimento di incarichi, qualificando il rapporto come contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 cod. civ.. Il convenuto va pertanto prosciolto da ogni addebito, con liquidazione del compenso professionale a carico del Comune ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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