Omessa riscossione oneri e prescrizione nell’azione erariale per colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 48 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa per omessa riscossione di tributi o contributi, il danno erariale si perfeziona nel momento in cui matura la prescrizione decennale del credito dell’ente, poiché solo allora il diritto alla riscossione è definitivamente perduto. Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità, previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, decorre da quel momento e non dalla scadenza della singola annualità. L’eccezione dell’occultamento doloso, che sposta il dies a quo alla scoperta del danno, richiede la prova di una condotta diretta a sottrarre il pregiudizio alla conoscibilità dell’amministrazione e non può fondarsi sul mero ruolo apicale del convenuto. La colpa grave ricorre quando l’inerzia nell’adeguamento tariffario e nel recupero del credito sia protratta e consapevole. Il nesso causale si accerta secondo il criterio del più probabile che non, ma la condanna va ridotta in proporzione all’apporto causale effettivo del convenuto, tenuto conto delle concause e della responsabilità parziaria.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e SUAP di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in 354.448,58 euro. Il pregiudizio deriverebbe dall’omesso aggiornamento annuale delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione e ai contributi sul costo di costruzione, secondo le variazioni ISTAT, per oltre quindici anni, dal 2007 al 2022. La condotta avrebbe reso impossibile il recupero delle somme non riscosse per effetto della prescrizione decennale.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale dell’azione per le poste anteriori all’aprile 2009, pari a 108.122,52 euro, ha contestato l’imputazione esclusiva della responsabilità e la quantificazione del danno, invocando il vantaggio economico derivante da opere a scomputo realizzate dai privati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, che fissa in cinque anni il termine per il risarcimento, decorrente dal fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Richiamando il consolidato orientamento di questa giurisdizione, il Collegio ribadisce che, nelle ipotesi di omessa riscossione, il danno si perfeziona con il maturare della prescrizione decennale del credito, momento in cui l’ente perde definitivamente il diritto di riscuotere.
Su tale base, per le entrate anteriori all’aprile 2009 la prescrizione del credito comunale si è consumata nell’aprile 2019, con la conseguenza che il termine quinquennale dell’azione è spirato nell’aprile 2024. L’invito a dedurre, notificato il 13 maggio 2024, risulta quindi intempestivo e privo di efficacia interruttiva, imponendo la riduzione della pretesa di 108.122,52 euro.
Non è accolta la tesi dell’occultamento doloso prospettata dalla Procura. Il ruolo apicale del convenuto non basta: l’incarico fu a tempo parziale fino al 2015 e i tecnici delegati quali RUP godevano di piena autonomia istruttoria. Manca la prova di una condotta diretta a sottrarre il pregiudizio alla conoscibilità dell’amministrazione, che sola giustificherebbe lo spostamento del dies a quo.
Nel merito la domanda è fondata. La Corte ravvisa la colpa grave nell’inerzia protratta e nell’inadempienza dei doveri di ufficio e accerta il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non: senza l’omissione, l’ente avrebbe potuto riscuotere gli importi aggiornati prima della prescrizione. Tuttavia, operando la responsabilità parziaria, il Collegio valuta le concause: la cessazione dell’incarico alla fine del 2020 e la mancata attivazione dei controlli interni, che avrebbero potuto scongiurare in parte il pregiudizio. Respinta l’eccezione di compensatio lucri cum damno, per difetto di unicità del fatto generatore.
Il contributo causale del convenuto è quantificato nel 60% del danno residuo non prescritto, con condanna a 147.795,64 euro, importo comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di deposito.
Nota della Redazione
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