Inammissibile il controricorso ADER difeso da avvocati del libero foro senza delibera (Cass. civ. Sez. V n. 17183 del 21.06.2024)

nel corpo del provvedimento il numero di R.G. è indicato nel testo; non riportato nel CONTENUTO ai sensi dei divieti.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il patrocinio dell’Agenzia delle entrate riscossione spetta di regola all’Avvocatura dello Stato, mentre il ricorso ad avvocati del libero foro costituisce ipotesi residuale subordinata a una specifica e motivata deliberazione dell’ente. La mancanza di tale delibera determina la nullità della procura speciale ad litem e il difetto di valida costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità del controricorso. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale.

Il Fatto

Una società immobiliare impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto contro un avviso di accertamento relativo al pagamento della TARSU per gli anni 2010-2012, emesso dal concessionario della riscossione per conto di un Comune.

L’Agenzia delle entrate riscossione si costituisce con controricorso, difesa da avvocati del libero foro. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, concernenti la motivazione dell’atto impositivo, il pagamento già effettuato, la determinazione della superficie tassabile e il carattere devolutivo dell’appello tributario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale e assorbente la questione della legittimazione processuale dei difensori dell’Agenzia delle entrate riscossione. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, la Corte ricorda che l’ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi ad essa riservati dalla Convenzione, ovvero di avvocati del libero foro negli altri casi e in quelli in cui l’Avvocatura erariale non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Il nuovo assetto normativo ha introdotto, per il patrocinio in cassazione, un rapporto di regola ad eccezione tra difesa pubblica e difesa privata. Il Protocollo d’intesa del 22.06.2017 tra l’Agenzia e l’Avvocatura generale dello Stato conferma che nelle liti concernenti l’attività di riscossione sussiste l’obbligo dell’Avvocatura di assumere il patrocinio. Anche il Regolamento di amministrazione dell’ente qualifica l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale.

Ne deriva che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’Avvocatura erariale è subordinato all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente. La sua mancanza determina la nullità del mandato, senza che rilevi il conferimento secondo le modalità del regolamento o dello statuto, fonti secondarie insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.

Nel caso concreto, né il controricorso né la procura speciale contengono alcun riferimento alle ragioni della deroga, né indicano una delibera degli organi dell’ente. La procura è pertanto invalidamente conferita, con conseguente difetto di valida costituzione in giudizio e nullità degli atti difensivi. Il vizio di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, non escluso il giudizio di cassazione.

Quanto ai motivi, tutti risultano inammissibili o infondati. Il primo, sulla motivazione dell’atto impositivo, omette di riportare testualmente i passi della motivazione asseritamente pretermessi. I motivi secondo e terzo violano il principio di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo puntualmente riportato il contenuto dei documenti richiamati. Il quarto è infondato, poiché nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese stante l’inammissibilità della costituzione della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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