IVA e trasporto turistico: aliquota ridotta se il prelievo in albergo è accessorio (Cass. civ. n. 24859/2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, sia l’esenzione stabilita dall’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972 sia le riduzioni delle aliquote previste dalla Tabella A del medesimo decreto trovano applicazione anche nel caso di trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano per oggetto, in via esclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulteriori servizi non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972, nel senso che deve trattarsi comunque di servizi accessori. La finalità turistico-ricreativa non modifica la natura oggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che si configuri una prestazione complessa nell’ambito della quale il servizio comprende attività ulteriori rispetto al mero trasferimento, non aventi carattere accessorio, rispetto alle quali il trasporto risulta meramente strumentale. Una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto da una società in nome collettivo avverso l’avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta 2008, con il quale veniva recuperata l’IVA in relazione ad operazioni ritenute dalla contribuente esenti ex art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633/1972. Il primo giudice ha annullato l’atto impositivo per difetto della delega di firma. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che dalla documentazione prodotta in appello si evinceva la ritualità della delega, che era infondata la censura sul difetto di motivazione e che nel merito andavano parzialmente accolti i rilievi dell’Agenzia, che aveva ritenuto applicabile l’IVA al 20% in quanto la società non effettuava trasporto pubblico in senso proprio ma attività stagionale di trasporto passeggeri verso le Eolie anche con prelievo dei viaggiatori presso alberghi con pulmini e minibus.

La CTR ha ritenuto che, sebbene l’esenzione applicata fosse errata perché la contribuente non esercitava trasporto di piazza, l’attività doveva comunque essere qualificata quale mero trasporto con conseguente applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, non essendo ostativa l’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere, che poteva considerarsi prestazione accessoria nell’analisi della complessiva attività svolta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha rilevato che la CTR, nel disattendere la richiesta di applicazione dell’esenzione, ha riconosciuto l’assoggettamento delle prestazioni all’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal n. 127-novies della Tabella A Parte III, che nella versione ratione temporis vigente riguarda le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell’art. 10, n. 14. L’Agenzia sosteneva invece che le prestazioni andavano assoggettate ad aliquota ordinaria in quanto non consistevano in un mero servizio di trasporto di persone, ma configuravano una fattispecie complessa rientrante nella previsione dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/1972.

La Corte ha richiamato la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, che prevede l’applicazione delle disposizioni sull’esenzione e sulle aliquote ridotte anche quando le prestazioni siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972. Ha precisato che la disposizione è applicabile in via retroattiva, con il limite dei rapporti esauriti, come affermato da questa Corte. Ha quindi ritenuto che la finalità turistico-ricreativa non modifica la natura oggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che si configuri una prestazione complessa nell’ambito della quale il servizio comprenda attività ulteriori rispetto al mero trasferimento, non aventi carattere accessorio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale secondo cui ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, ma quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti si devono prendere in considerazione tutte le circostanze per determinare se l’operazione comporti due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Ha precisato che si è al cospetto di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Ha rilevato che i giudici di appello hanno accertato che l’ulteriore attività relativa al prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere si poneva in posizione di accessorietà rispetto alla prestazione principale di trasporto. La ricorrente tenta di contrapporre a tale valutazione una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese non avendo la controparte svolto difese.

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Nota della Redazione

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