La notifica della sola ordinanza di delibazione fa decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9330 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’ordinanza che dichiara l’efficacia nello Stato di una sentenza straniera, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. per l’impugnazione, non essendo necessaria la contestuale notifica della sentenza straniera oggetto di delibazione. La sentenza straniera, infatti, non è elemento essenziale o parte integrante del provvedimento di riconoscimento, ma ne costituisce esclusivamente l’oggetto. Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica dell’ordinanza è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Perugia aveva dichiarato l’efficacia nello Stato italiano di una decisione della Corte Distrettuale dell’Arizona, con la quale il lavoratore era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni per essersi appropriato del nome a dominio sotto il quale la società datrice di lavoro offriva i propri servizi. Avverso tale ordinanza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di delibazione e la violazione dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera ex art. 64 della legge n. 218/1995.
La società controricorrente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell’ordinanza di delibazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo di residenza del destinatario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo le ragioni esposte nella proposta di definizione accelerata. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero inconferenti rispetto alla questione preliminare della tardività, poiché l’ordinanza impugnata era stata ritualmente notificata con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c..
Quanto alla doglianza relativa alla mancata contestuale notifica della sentenza straniera oggetto di delibazione, la Corte ha chiarito che quest’ultima non costituisce un elemento essenziale e inscindibile dell’ordinanza di riconoscimento, ma ne rappresenta piuttosto l’oggetto. La sua mancata notifica unitamente al provvedimento di delibazione non incide, pertanto, sull’esistenza o sulla validità della notificazione stessa, né impedisce la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
La Corte ha quindi precisato che il ricorso, proposto in data successiva alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica perfezionatasi per il destinatario, doveva essere dichiarato inammissibile. Ha inoltre applicato, in conformità alla proposta, la disciplina di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché al pagamento dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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