Inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione ex art. 337 c.p.c. disposta dal giudice dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 18619 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone la sospensione del processo esecutivo, anche quando invochi l’art. 337, comma 2, c.p.c. La sospensione disciplinata dagli artt. 295 e 337 c.p.c. riguarda, rispettivamente, il processo di cognizione e i rapporti tra giudizi civili, e non è applicabile al processo di esecuzione, per il quale rilevano gli artt. 618 e 623 c.p.c. Il provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione è soggetto all’opposizione ex art. 617 c.p.c., configurandosi come atto ai limiti dell’abnormità.
Il Fatto
Nel 2022 veniva costituita una società a responsabilità limitata con partecipazioni paritarie di tre soci e previsione statutaria del diritto di prelazione sulle quote. Nel febbraio 2024 una creditrice, per il soddisfacimento di un credito nei confronti dell’ex coniuge, uno dei soci, promuoveva il pignoramento della partecipazione sociale innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
A fronte dell’istanza di assegnazione della quota, la società e le altre due socie deducevano l’applicabilità dell’art. 2471, terzo comma, c.c., designandosi quali acquirenti a parità di prezzo. Il giudice dell’esecuzione disponeva comunque l’assegnazione alla creditrice. L’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. veniva accolta dal Tribunale con sentenza che revocava l’assegnazione e rinviava al giudice dell’esecuzione per il trasferimento della quota alle socie designate. Riassunta l’esecuzione, la creditrice deduceva l’avvenuta proposizione di ricorso per cassazione contro la sentenza di merito e chiedeva la sospensione della procedura. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione fondata sull’art. 295 c.p.c., ma disponeva la sospensione facoltativa del processo invocando l’art. 337, comma 2, c.p.c. Avverso tale ordinanza, la società e le due socie proponevano ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, secondo comma, c.p.c., reso nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, dovendo il giudice di legittimità verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo.
Tuttavia, nel caso di specie, viene in rilievo la radicale preclusione dell’impugnabilità con regolamento di competenza di un’ordinanza emessa, quand’anche ex art. 337 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione. Secondo un consolidato orientamento della Corte, non è ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, dal momento che l’art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, a cui fanno riferimento, invece, gli artt. 618 e 623 c.p.c.
Proprio perché il processo di esecuzione è soggetto a regole speciali, va negata l’ammissibilità del regolamento anche avente ad oggetto il provvedimento del giudice dell’esecuzione di accoglimento dell’istanza di sospensione, compresa quella emessa ai sensi dell’art. 337 c.p.c. L’ordinanza impugnata è finalizzata a paralizzare la prosecuzione della procedura esecutiva ed è soggetta all’opposizione ex art. 617 c.p.c., configurandosi come un atto ai limiti dell’abnormità, viziato nei presupposti e non coerente con la funzione del processo esecutivo.
La Corte ha pertanto ribadito l’inapplicabilità al processo esecutivo della sospensione ai sensi degli artt. 337 e 295 c.p.c., disposizioni che fanno riferimento al processo di cognizione e ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, rilevando la noncuranza dei precedenti giurisprudenziali da parte del giudice dell’esecuzione. Ha concluso che non è mai consentito proporre regolamento di competenza, a istanza di parte o d’ufficio, avverso un atto reso dal giudice dell’esecuzione, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso e condannando le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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