Ricorso inammissibile senza censura dell’error in procedendo (Cass. civ. Sez. 1 n. 23304 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la proposizione di censure che attingono direttamente la decisione di merito del giudice d’appello, senza raccordarsi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c. e determina l’inammissibilità del ricorso. Tale inammissibilità ricorre anche a fronte di una pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.: i motivi che, senza censurare l’error in procedendo in cui il giudice d’appello sarebbe incorso, mirino a rimuovere la ragione in rito che ha impedito la valutazione nel merito delle censure, comportano il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell’interesse della parte. La denuncia di vizi del procedimento decisorio del giudice di merito, inoltre, richiede che la parte indichi gli elementi individuanti il “fatto processuale”, per il principio di autosufficienza del ricorso.
Il Fatto
La società, storica concessionaria Ford nella Sardegna meridionale, aveva convenuto in giudizio la casa automobilistica, lamentando l’illegittimità del recesso dai contratti di concessione e plurime condotte abusive e scorrette, e chiedendo un risarcimento di ingente importo. La società convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale per l’inadempimento di obbligazioni relative a successivi contratti di service stipulati nel novembre 2015.
Il Tribunale di Roma aveva respinto tutte le domande dell’attrice e accolto la riconvenzionale. La Corte di appello di Roma aveva rigettato il gravame: reputava infondato il motivo sulla nullità della sentenza di primo grado per presunta violazione del principio di collegialità e dichiarava inammissibili gli altri motivi per carenza di contenuto critico ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, articolato in nove motivi, esaminando la peculiare struttura della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, non era entrata nel merito delle contrapposte pretese, ma si era fermata sulla inammissibilità del gravame per mancanza di specifici motivi di censura. Da ciò deriva la necessità, per il ricorrente, di aggredire proprio quella statuizione preliminare, dimostrando l’erroneità del rilievo di inammissibilità.
Il primo motivo, sulla nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di collegialità, è stato reputato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto gli atti processuali rilevanti, e comunque infondato nel merito, non essendo contestato il carattere collegiale della decisione e non potendo l’annotazione telematica dell’evento confondersi con la formazione del collegio, la cui composizione è peraltro preventiva ex artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo, invece, sono stati ritenuti inammissibili perché si dirigevano direttamente contro le statuizioni di merito — rigetto delle domande attrici e accoglimento della riconvenzionale — senza censurare la ratio decidendi della sentenza di appello, ossia la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di gravame per difetto di specificità. La Corte ha precisato che, una volta passata in giudicato la statuizione di inammissibilità dell’appello, viene meno l’interesse della parte a far valere l’erroneità delle ulteriori statuizioni. Ha inoltre ricordato che la violazione delle norme costituzionali non può essere dedotta direttamente ex art. 360, n. 3, c.p.c., salvo che si tratti di norme di immediata applicazione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il motivo con cui la casa automobilistica lamentava il mancato accoglimento della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La motivazione resa dalla Corte territoriale, che aveva escluso l’abuso del processo in ragione della consistente riproposizione delle questioni di merito, è stata ritenuta non apparente e sufficiente, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. In conseguenza della reciproca soccombenza, la Corte ha disposto la compensazione parziale delle spese e ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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