Rilevanza decisiva del sopralluogo in contraddittorio sulle difformità edilizie (TAR Sardegna n. 841 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di un titolo edilizio può fondarsi sull’accertamento di difformità rispetto allo stato legittimamente assentito, ancorché l’intervento sia stato preceduto da pratiche edilizie. In tal caso, l’esito del sopralluogo svolto in contraddittorio con il privato, su disposizione del giudice amministrativo, assume carattere dirimente e prevale sulle deduzioni difensive circa l’erroneità delle rappresentazioni grafiche. Gli scostamenti dimensionali che eccedono le tolleranze costruttive devono essere ritenuti illegittimi. La produzione in giudizio di una relazione tecnica di chiarimenti non costituisce integrazione postuma della motivazione quando si limita a esplicitare i presupposti già posti a base dell’atto impugnato.
Il Fatto
La controversia trae origine dal diniego opposto all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato. Il Comune riteneva l’intervento viziato da infedele rappresentazione dello stato dei luoghi, in quanto la pratica edilizia presentata dai proprietari indicava altezze difformi rispetto a quelle assentite nel 2016. Il progettista aveva riportato misure differenti, poi giustificate come errore materiale.
Su richiesta dei ricorrenti, il TAR disponeva un sopralluogo in contraddittorio per accertare le reali altezze. La relazione comunale evidenziava plurimi scostamenti rispetto allo stato assentito, tra cui un incremento del fronte dell’8% sulla veranda, nonché la modifica della sagoma di una porzione di copertura. I ricorrenti contestavano tali rilievi, sostenendo che fossero estranei all’oggetto dell’istruttoria demandata dal giudice.
La Motivazione del TAR
Il TAR respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. In primo luogo, valorizza l’esito del sopralluogo che ha consentito di verificare direttamente lo stato reale del fabbricato. Le misurazioni hanno dimostrato che gli scostamenti non riguardavano solo la rappresentazione grafica, ma la conformazione stessa della copertura e delle quote altimetriche. Il dato decisivo è emerso dalla circostanza che la porzione di copertura interessata dall’incremento più significativo risultasse priva di coibentazione: ciò ha escluso che l’aumento potesse essere giustificato dall’inserimento del pacchetto isolante.
Quanto alla dedotta applicazione dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 in materia di efficientamento energetico, il Tribunale ne esclude la pertinenza in assenza dei presupposti richiesti: lo spessore della coibentazione non era specificamente indicato negli elaborati, mancava la relazione tecnica energetica e l’intervento era stato qualificato come risanamento conservativo. Inoltre, la disciplina invocata non opera per interventi privi di effettiva finalità energetica e in presenza di porzioni non coibentate. Il superamento delle tolleranze, riscontrato in più punti, rende definitivamente smentita la tesi del mero errore materiale del progettista.
Sui motivi aggiunti concernenti il contenuto della relazione post-sopralluogo, il TAR chiarisce che non si tratta di autonoma attività provvedimentale né di integrazione postuma della motivazione. La relazione si configura quale chiarimento tecnico reso a seguito dell’istruttoria giudiziale, che si limita a esplicitare presupposti già alla base del diniego impugnato. I rilievi ulteriori emersi nel corso del sopralluogo — quali la modifica della sagoma, l’eliminazione del canale di gronda e i profili paesaggistici — costituiscono elementi confermativi delle difformità già rilevate; le relative censure difettano pertanto di interesse concreto, essendo la legittimità dell’atto sorretta dall’accertata sussistenza delle difformità altimetriche.
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Nota della Redazione
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