Accesso difensivo agli atti della revoca del contributo post-sisma: ordine di esibizione (TAR Campania n. 1753 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale sull’accesso agli atti, l’istanza difensiva ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 è assistita da un interesse qualificato che rende sufficiente la strumentalità della documentazione alla tutela di una situazione giuridicamente protetta, senza che il giudice debba verificare l’effettiva utilità degli atti richiesti. L’accesso difensivo opera quale eccezione alle esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salvi i temperamenti conseguenti al bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi. Quando l’amministrazione abbia trasmesso solo parte della documentazione richiesta, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per cessata la materia del contendere e in parte accolto, con ordine di esibizione di quanto non ancora osteso, restando a carico dell’amministrazione l’onere di motivare l’eventuale oscuramento dei dati non pertinenti o di attestare l’insussistenza della documentazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Lacco Ameno, danneggiato dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ha ottenuto la concessione di un contributo di ricostruzione con due decreti della Struttura Commissariale. A fronte della quasi integrale ultimazione delle opere di ripristino, la stessa Struttura ha avviato, con nota del 1° settembre 2025, il procedimento di revoca del contributo ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, sospendendo l’efficacia dei decreti ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, sulla base di informative provenienti dalle Autorità competenti concernenti presunte volumetrie illegittime non dichiarate e interventi non coerenti con il danno effettivo.
Per approntare le proprie difese la ricorrente ha presentato, via PEC il 2 settembre 2025, istanza di accesso alla documentazione istruttoria, comprese le informative richiamate. Non avendo ricevuto risposta nel termine di legge, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione, deducendo l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto riconosciuto la sussistenza di un qualificato interesse della ricorrente all’accesso a fini difensivi, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990. La conoscenza della documentazione istruttoria è apparsa necessaria per disporre degli elementi utili ad articolare, in plena cognitio, le difese prima in sede procedimentale e poi, eventualmente, in sede processuale.
Quanto al nesso di strumentalità, il TAR ha richiamato la propria precedente pronuncia di sezione n. 4188 del 2023, secondo cui tale verifica non si sostanzia nell’accertamento dell’effettiva utilità degli atti richiesti ai fini della causa, ma nella possibilità per l’interessato di indirizzare le proprie scelte difensive nel modo ritenuto più idoneo. Il Collegio ha precisato che tale nesso va inteso in senso ampio.
Il Tribunale ha poi affermato che l’accesso difensivo può operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salvi i temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 451 del 2021 e, tra le altre, TAR Napoli, Sez. VI, sent. n. 1071 del 2021 e n. 3142 del 2024.
Nel merito, l’amministrazione ha dato riscontro positivo all’istanza con nota del 23 ottobre 2025, trasmettendo la documentazione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha però contestato la non integralità della trasmissione, evidenziando che nel documento richiamato compaiono relazioni tecniche non ostese, che talune parti risultano oscurate e che manca coerenza tra le pagine progressive. Nonostante il rinvio della trattazione concesso per le verifiche, l’amministrazione non ha replicato né ha prodotto ulteriori atti o l’attestazione di insussistenza della documentazione.
Per queste ragioni il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile per cessata la materia del contendere quanto alla documentazione già trasmessa e in parte accolto, con ordine all’amministrazione di esibire la documentazione non ancora ostesa, salvo motivato oscuramento dei dati non pertinenti o non necessari alla difesa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Ove la documentazione non sussista, l’amministrazione deve darne apposita attestazione. Le spese sono state poste a carico della soccombenza.
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Nota della Redazione
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