Conversione permesso per cure mediche e regime intertemporale rileva data istanza (TAR Emilia-Romagna n. 986 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, garantisce l’ultrattività della normativa previgente in ordine alle sole domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto. Ai fini dell’applicazione della norma transitoria rileva l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, non già l’istanza di rilascio del titolo per cure mediche, né la circostanza che questo sia stato rilasciato in epoca antecedente. La deroga espressa al principio del tempus regit actum ha carattere eccezionale e non ammette interpretazione analogica od estensiva. La diversa disciplina di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023 opera esclusivamente per i permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, senza possibilità di assimilazione ai titoli per cure mediche.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 21 aprile 2023 con scadenza al 21 aprile 2024, in data 31 ottobre 2023 presenta alla Questura istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione dichiara l’irricevibilità dell’istanza, rilevando che il d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha abolito la convertibilità del titolo di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 in permesso per motivi di lavoro.

Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, sostenendo che, essendo il permesso stato rilasciato il 21 aprile 2023, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di diritto intertemporale dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023. La domanda cautelare è respinta in primo grado; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, la accoglie limitandosi a ravvisare l’esigenza di approfondimento del profilo intertemporale e a valorizzare il periculum connesso alle cure oncologiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella delimitazione dell’ambito applicativo della norma transitoria. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023 ha modificato l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 escludendo la convertibilità del permesso per cure mediche; il comma 2 stabilisce che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Il TAR interpreta la locuzione “istanza” in correlazione con il comma 1, che ha introdotto una pluralità di modifiche al testo unico: le domande riferite a disposizioni incise dalla novella vanno decise applicando la normativa anteriore. La disposizione transitoria deroga espressamente al tempus regit actum, consentendo la definizione dei procedimenti avviati sotto la disciplina abrogata.

Il Collegio distingue poi il comma 2 dal comma 3, che ha funzione radicalmente diversa: quest’ultimo regola il rinnovo e la facoltà di conversione dei soli permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, mediante una norma di salvezza resasi necessaria dopo l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. Trattandosi di norma eccezionale, ne è esclusa l’applicazione analogica ai titolari di un titolo diverso.

Richiamando TAR Emilia-Romagna, sez. stacc. Parma, n. 201 del 2024, il TAR ribadisce che il termine della normativa transitoria riguarda la presentazione dell’istanza di conversione, indipendentemente dalla data di rilascio del permesso per cure mediche. Nel caso concreto la conversione è stata chiesta solo il 31 ottobre 2023, dunque dopo l’entrata in vigore del decreto: la deroga non opera.

Il Collegio esclude che l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nel rilascio del titolo possa modificare l’applicazione temporale della norma, potendo rilevare al più sul piano risarcitorio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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