Rinuncia al ricorso e soccombenza virtuale escludono la compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 467 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti che non si oppongono, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La valutazione sulla soccombenza virtuale consente al giudice di apprezzare la fondatezza delle doglianze ai fini del regolamento delle spese. Ove i provvedimenti gravati risultino immuni dai vizi dedotti, non sussistono gli estremi per la compensazione, anche quando la stessa sia richiesta dalla sola parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, alunno iscritto alla classe quarta di un istituto di istruzione superiore, non veniva ammesso alla classe successiva all’esito dello scrutinio finale e delle prove di recupero del debito formativo. I genitori proponevano istanza di accesso agli atti del Consiglio di Classe, reiterata dai difensori, che restava senza riscontro.
Il ricorrente impugnava così gli atti di scrutinio e la bocciatura, chiedendo altresì l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione ex art. 116 cod. proc. amm., oltre al risarcimento del danno. Dopo l’accesso intervenuto in corso di causa, proponeva motivi aggiunti avverso i verbali del Consiglio di Classe. In pendenza del giudizio, con nota del 29 febbraio 2024, dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ha formulato rituale rinuncia al ricorso, notificandola alle Amministrazioni resistenti, le quali nulla hanno dedotto e non si sono opposte all’estinzione. La dichiarazione è stata poi ribadita in udienza dal difensore. Ricordato il tenore dell’art. 84 cod. proc. amm., il Tribunale dichiara pertanto estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Sul regolamento delle spese, il Collegio applica il criterio dettato dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio ritenga di compensarle. La richiesta di compensazione proveniva soltanto dalla parte ricorrente.
Il Tribunale esamina quindi la posizione sostanziale delle parti attraverso il principio della soccombenza virtuale. Rileva che i provvedimenti gravati, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, risultano immuni dai vizi dedotti, alla luce della esaustiva rappresentazione della vicenda fornita dalle Amministrazioni resistenti in esito agli incombenti istruttori disposti.
Su questa base il Collegio esclude la compensazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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