Sospensione dello sgombero di area demaniale per opere risalenti (TAR Puglia n. 137 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo l’istanza di sospensione di un provvedimento di sgombero di area demaniale marittima è apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora quando l’immediata esecuzione produrrebbe effetti irreversibili e le amministrazioni resistenti non abbiano rappresentato specifiche ragioni di urgenza, tanto più se la realizzazione delle opere da rimuovere risale nel tempo. La sussistenza del fumus boni iuris può essere delibata in modo sommario nella fase cautelare, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, laddove le questioni sollevate richiedano approfondimento in sede di merito e la sospensione sia funzionale a consentire una decisione adhuc integra.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Maruggio, sul presupposto dell’illecita occupazione di un’area ritenuta di natura demaniale marittima, ordinava lo sgombero dell’area stessa e la demolizione e rimozione a proprie spese delle opere abusive, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. L’impugnazione, previa sospensione dell’efficacia, riguardava anche gli atti presupposti, tra cui una precedente ordinanza comunale mai notificata, la nota dell’Ufficio Locale Marittimo e la nota dell’Agenzia del Demanio. Si costituivano in giudizio l’Agenzia del Demanio e i Ministeri intimati, mentre il Comune non si costituiva.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, l’istanza presentata dalla ricorrente risultasse apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora, considerata la natura irreversibile degli effetti che sarebbero derivati dall’immediata esecuzione del provvedimento di sgombero e di rimozione delle opere.

Al contempo, il Collegio ha sottolineato come le amministrazioni resistenti non avessero rappresentato specifiche ragioni di urgenza rispetto all’immediato sgombero e alla rimozione delle opere, la cui realizzazione era peraltro risalente nel tempo. Tale circostanza ha quindi escluso la sussistenza di un interesse pubblico attuale e indifferibile all’esecuzione immediata del provvedimento impugnato.

In considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale una decisione con la situazione ancora integra — richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito — gli effetti del provvedimento comunale sono stati interinalmente sospesi, con fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso e compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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