CAM arredi: onere di comprova in gara e insufficienza del soccorso istruttorio (TAR Emilia-Romagna n. 982 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conformità dell’offerta ai criteri ambientali minimi costituisce oggetto di valutazione già in sede di gara e non può essere riservata alla fase esecutiva, dovendo la stazione appaltante verificare che l’offerta rispetti la lex specialis e i criteri ambientali in ossequio al principio di par condicio tra i concorrenti. L’operatore economico è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti CAM con la documentazione prescritta al momento della presentazione dell’offerta; la certificazione rilasciata in epoca successiva, ove non richiesta mediante soccorso istruttorio, non sana il vizio, non essendo invocabile ex post l’esperibilità ipotetica di tale istituto. La dichiarazione resa dall’offerente che non trovi conferma nella documentazione tecnica allegata è inidonea a integrare la prova richiesta. Il conseguente annullamento dell’aggiudicazione non comporta automaticamente l’esclusione del concorrente, residuando in capo alla stazione appaltante il potere di riesercizio in conformità dei principi esposti.

Il Fatto

Intercent-ER ha indetto una gara per la fornitura e posa in opera di arredi destinati alle nuove sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna, nell’ambito del PNRR. La procedura, suddivisa in cinque lotti, è stata aggiudicata per il lotto 5 alla società controinteressata.

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione deducendo tre ordini di censure: la falsità e l’insufficienza della dichiarazione sul contenuto di plastica del prodotto offerto, l’assenza della certificazione UNI EN 16139 per le sedute e la carenza della prova di riciclabilità degli imballaggi. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per venire contra factum proprium, avendo la ricorrente beneficiato di un soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: l’avere goduto di un soccorso istruttorio non preclude all’operatore economico di censurare le carenze non sanate dell’offerta dell’aggiudicatario, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di rivedere l’ammissione ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Nel merito, il Tribunale muove dall’art. 34 d.lgs. n. 50/2016, che impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche dei CAM, configurandosi tali disposizioni come obblighi immediatamente cogenti (Cons. Stato, Sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934). La conformità ai CAM va verificata in sede di gara, mentre il controllo esecutivo attiene a fase diversa (Cons. Stato, 2 novembre 2023, n. 9398).

Quanto al contenuto di plastica, l’art. 7.7 del capitolato tecnico, conforme al par. 4.1.6 del d.m. 23 giugno 2022, include le imbottiture nel conteggio. Le imbottiture in schiuma poliuretanica, materiale plastico, portano il peso a 3,4 Kg; aggiungendo la plastica di braccioli e ruote, non indicata in offerta, si giunge a 4,10 Kg, oltre la soglia del 20%. Non è decisivo il richiamo al manuale Ecolabel, che esclude le schiume solo dal computo della plastica riciclata; né rileva la certificazione FEMB livello 3, prodotta solo in data 8 aprile 2024 e mai richiesta mediante soccorso istruttorio. Manca così anche la prova del 30% di plastica riciclata.

Parimenti fondate le ulteriori censure. Per le sedute, il capitolato richiede una dichiarazione di conformità già esistente: la mera attestazione che il prodotto era “in test” non integra la prova, e l’Allegato 13 è solo un modulo formale da coordinare con le specifiche tecniche, non un titolo alternativo. Per gli imballaggi, la certificazione FSC attesta la natura riciclata del materiale, non la riciclabilità verificata da un organismo di valutazione della conformità come richiesto dall’art. 7.11; la penale prevista dall’accordo quadro opera sul piano esecutivo e non sostituisce la comprova in gara.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti esposti, con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di ammissione e valutazione dell’offerta. Non si dichiara l’inefficacia dell’accordo quadro, non stipulato nelle more, e restano in capo alla stazione appaltante i poteri di riesame, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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