Conversione del permesso di soggiorno e settori tassativi nell’emersione 2020 (C.G.A.R.S. n. 425 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 va valutato sulla base della documentazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento, non essendo rilevanti i rapporti di lavoro documentati successivamente. Il requisito del comma 3 dello stesso art. 103, che limita la conversione ai settori dell’agricoltura, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico, è espressione di una scelta politica rimessa in via esclusiva al legislatore, non sindacabile nel merito e non irragionevole ove non risulti provata l’analogia del bisogno di manodopera in altri comparti. L’Amministrazione non è tenuta a ricercare d’ufficio presupposti di un titolo diverso, come la protezione speciale, in assenza di elementi già acquisiti al procedimento. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per ricerca lavoro rilasciato nell’ambito dell’emersione 2020, ne chiedeva nel marzo 2021 il rinnovo per attesa occupazione. La Questura comunicava il preavviso di rigetto; l’istante produceva un contratto di lavoro a tempo determinato di due mesi, con qualifica di fattorino, alle dipendenze di un’impresa del settore alberghiero.

Con provvedimento del 7 febbraio 2022 l’Amministrazione respingeva l’istanza per la brevità del rapporto e per l’estraneità dell’attività ai settori previsti dall’art. 103, comma 3, d.l. n. 34/2020. Solo in seguito l’interessato documentava una seconda assunzione. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso con sentenza n. 2925 del 2022; l’appellante censurava la decisione dolendosi anche della mancata riqualificazione d’ufficio in protezione speciale. In via cautelare la Sezione sospendeva l’ordine di allontanamento e la Questura rilasciava poi un permesso per attesa occupazione, con permanenza dell’interesse all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda procedimentale e respinge integralmente il gravame. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa riqualificazione d’ufficio dell’istanza in permesso per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, la doglianza è infondata: dagli atti non emergeva alcun elemento idoneo a comprovare i presupposti di legge, né l’Amministrazione avrebbe potuto attivarsi per ricercare documenti sconosciuti.

Sul secondo motivo, il C.G.A.R.S. conferma che il diniego è stato correttamente adottato sulla base della produzione documentale originaria, cioè del contratto di due mesi. La seconda assunzione, dal 16 aprile al 14 ottobre 2022, è stata comunicata quando il provvedimento negativo era già stato emesso, con conseguente irrilevanza sopravvenuta.

Il Collegio sottolinea poi come, in disparte la brevità del rapporto, il contratto prodotto non rientrasse in alcuno dei settori tassativamente indicati dal comma 3: agricoltura e allevamento, assistenza alla persona, lavoro domestico. L’attività di fattorino presso un’impresa turistico-alberghiera è quindi estranea alla previsione legislativa.

Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., il Collegio la ritiene manifestamente infondata. La scelta dei settori merceologici costituisce una scelta politica rimessa in via esclusiva al legislatore, fondata sulla valutazione della carenza di manodopera in specifici comparti e sulla prioritaria esigenza di attingere a lavoratori stranieri all’esito dell’emersione del lavoro irregolare. Tale scelta non appare irragionevole o discriminatoria, mancando la prova che il bisogno di manodopera nel settore turistico-alberghiero fosse assimilabile a quello dei settori normativamente individuati.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della natura della controversia e della parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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