Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e interesse risarcitorio tardivo (TAR Sardegna n. 431 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, una volta venuto meno l’interesse all’annullamento per essere cessata l’efficacia del provvedimento impugnato, il ricorrente che intenda conservare la decisione di merito ai fini risarcitori deve manifestare tale interesse nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., a pena di decadenza. La dichiarazione resa solo in sede di discussione orale è tardiva e non impedisce la declaratoria di improcedibilità. Il giudice non può sindacare poteri amministrativi non ancora esercitati, in forza del divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., né pronunciarsi sull’eventuale riedizione del provvedimento per gli anni successivi.
Il Fatto
Il Comune di Palau ha autorizzato un esercente all’occupazione temporanea di suolo pubblico in una piazzetta, per il posizionamento di tavolini, sedie e ombrellone su una superficie di 67 mq, per il periodo dal 1° giugno al 30 ottobre 2021.
Il Consorzio dei Proprietari della zona ha impugnato l’atto davanti al TAR Sardegna. Ha sostenuto che la piazzetta rientra tra le opere consortili mai transitate nella proprietà comunale, che il Consorzio continua a manutenere e che conserva destinazione servile a beneficio dei consorziati. Il Comune non avrebbe potuto concedere a un singolo l’uso particolare di un’area privata. Comune e controinteressato non si sono costituiti. In sede di discussione orale la difesa consortile ha giustificato la persistenza dell’interesse con l’eventuale proposizione di un’azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato aveva efficacia limitata alla stagione estiva 2021 e che tale efficacia è cessata da oltre due anni. Difetta quindi ogni attuale effetto lesivo e il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale esclude che possa attribuirsi rilievo alla possibile riedizione del provvedimento, con uguale oggetto e cadenza temporale, per gli anni successivi. Il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, richiamando sul punto il precedente del TAR Lombardia n. 11299 del 2017.
Quanto all’interesse risarcitorio, la Corte richiama l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che impone di accertare l’illegittimità dell’atto, su richiesta dell’interessato, quando l’annullamento non è più utile ma sussiste l’interesse ai fini risarcitori. Sul punto richiama l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022: perché il giudice si pronunci sulla legittimità, l’interesse risarcitorio deve essere manifestato in giudizio; è sufficiente una mera dichiarazione, ma deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio.
Il Tribunale richiama la propria Sezione I n. 739 del 2022, che ammette la manifestazione con semplice memoria, purché, a pena di decadenza, entro trenta giorni liberi prima dell’udienza, salvo dimidiazione per i riti speciali. Nel caso concreto l’interesse è stato espresso solo in discussione orale, oltre il termine: la proposizione è tardiva e l’improcedibilità va confermata.
La particolarità della vicenda, non definita nei suoi aspetti sostanziali, giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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