Rinnovo del permesso di soggiorno: la condanna non è ostativa automatica (Cons. Stato n. 2895 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 non costituisce causa automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’amministrazione deve svolgere una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, bilanciando il precedente penale con il percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato nel territorio nazionale. È contrario al principio di proporzionalità, anche in relazione all’art. 8 CEDU, il provvedimento che si fondi su un criterio meramente astratto e automatico. Il difetto di motivazione sul punto rende l’atto illegittimo, fermo il potere dell’amministrazione di riesercitare la funzione con nuova valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero stabilmente presente in Italia da oltre vent’anni, ha impugnato davanti al TAR Veneto il decreto con cui la Questura di Verona ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’amministrazione ha fondato il diniego su una condanna a sei mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, commesso nella qualità di amministratore e rappresentante legale di una società che aveva impiegato un lavoratore extracomunitario privo di titolo e destinatario di provvedimento di espulsione.
Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l’amministrazione non aveva considerato la documentazione attestante l’attività lavorativa (estratto contributivo INPS e CUD) e la stabile integrazione conseguita, né l’assenza di ulteriori procedimenti penali o segnalazioni. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso richiamando l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 quale preclusione automatica e negando la sussistenza di legami familiari che consentissero l’applicazione dell’art. 29 del medesimo decreto. Il cittadino straniero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello fondato, muovendo da un rilievo di carattere motivazionale: il provvedimento impugnato risulta genericamente motivato riguardo al giudizio di pericolosità sociale. La condanna richiamata dall’amministrazione, osserva il Collegio, non è automaticamente ostativa al rinnovo e avrebbe imposto una valutazione in concreto ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, nella specie del tutto assente a fronte di un comprovato inserimento sociale e lavorativo.
Il percorso argomentativo si àncora alla giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 2023, n. 88, ha chiarito che, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, contrasta con il principio di proporzionalità — anche in relazione all’art. 8 CEDU — l’automatica preclusione di una valutazione in concreto della posizione dello straniero, con specifico riguardo al percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato nel territorio nazionale.
Su questa base il Collegio qualifica la determinazione impugnata come fondata su un criterio meramente astratto e automatico, che non si sottrae alla censura di difetto di motivazione. L’accoglimento dell’appello comporta, in riforma della sentenza del TAR, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere mediante una nuova valutazione conforme ai principi richiamati. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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