Conversione del permesso stagionale non ostacolata da lavoro non stagionale (TAR Campania n. 4125 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, richiede due soli requisiti sostanziali: lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato. Nel settore agricolo il requisito temporale si intende soddisfatto con una prestazione media di almeno tredici giornate mensili, per un totale di trentanove giornate coperte da contribuzione. Il previo svolgimento di altra attività lavorativa non stagionale prima della domanda non costituisce causa ostativa automatica: trattandosi di circostanza non prevista da alcuna disposizione, l’amministrazione non può introdurla in via interpretativa. Un simile rigetto contrasta con i principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità, specie quando il rapporto stagionale sia stato formalizzato con la partecipazione della stessa amministrazione procedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso nel territorio nazionale nell’aprile 2024 in forza di un visto per lavoro subordinato stagionale, ottenuto a seguito di nulla osta rilasciato in favore di una società agricola. Prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta veniva assunto con contratto a tempo determinato da un’altra società, operante nel settore della posa in opera di infissi e arredi.

Nell’agosto 2024 sottoscriveva presso lo Sportello Unico il contratto di soggiorno per lavoro stagionale con la società agricola e prestava attività di bracciante dal 19 agosto al 31 dicembre 2024. Nel gennaio 2025 presentava istanza di conversione del permesso, avendo ricevuto disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato. L’amministrazione rigettava l’istanza sull’assunto che l’attività non stagionale svolta in precedenza rendesse la conversione inammissibile per carenza del requisito essenziale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla lettera dell’art. 24, comma 10, del TUI, che individua due requisiti sostanziali per la conversione: l’aver svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato. Le circolari ministeriali precisano che, nel settore agricolo, il requisito temporale è soddisfatto con almeno tredici giornate lavorative mensili nei tre mesi, per un totale di trentanove giornate coperte da contribuzione.

Il Tribunale interpreta la norma nel senso che i tre mesi di attività regolare vanno riferiti allo svolgimento dell’attività stagionale da parte del lavoratore entrato con il nulla osta per lavoro stagionale, computata secondo i criteri delle circolari. Il legislatore, però, non disciplina espressamente l’ipotesi in cui lo straniero abbia anche prestato attività non stagionale prima della domanda.

Da qui il passaggio decisivo: in assenza di una disposizione espressa, non è possibile introdurre in via interpretativa una automatica causa ostativa alla conversione. L’amministrazione aveva fondato il rigetto proprio su tale circostanza, ritenuta di per sé preclusiva, senza alcun supporto normativo.

Il collegio valorizza inoltre il comportamento della stessa Prefettura di Caserta, che aveva convocato il ricorrente e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, rilasciando il mod. 209 e avallando il rapporto poi svolto con regolarità. L’estratto conto previdenziale INPS attestava il regolare accredito di quarantotto giornate di lavoro agricolo per il 2024, mentre la comunicazione UNILAV e le buste paga confermavano lo svolgimento del rapporto.

Escludere l’utilità del rapporto stagionale, iniziato a seguito delle verifiche della stessa amministrazione e svolto per il periodo minimo richiesto, sulla base di una circostanza automaticamente escludente non prevista dalla legge, si porrebbe in contrasto con i principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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