Conversione del permesso stagionale solo se il titolo è ancora efficace (TAR Lombardia n. 925 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone la perdurante efficacia del titolo che si intende convertire. L’istanza deve essere presentata entro il termine di validità del permesso o, al più, entro i sessanta giorni dalla scadenza, per coordinamento con la disciplina del rinnovo di cui all’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998. La presentazione di una domanda di rinnovo non determina, di per sé e in mancanza di provvedimento espresso, una proroga della validità del titolo idonea a consentirne la conversione. Il diniego fondato su un capo di motivazione autonomo e immune da censure sostiene il provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle doglianze relative agli ulteriori profili.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 24.11.2022, ha chiesto al SUI della Prefettura di Mantova, in data 27.03.2023, la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, nell’ambito della procedura di “Decreto Flussi 2023”.
Dopo la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’interessato ha depositato osservazioni e documenti. La Prefettura ha respinto l’istanza con provvedimento del 16.07.2024, fondandola su due capi autonomi: il difetto di validità del permesso al momento della domanda e la carenza documentale. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa processuale: il provvedimento è sostenuto da due capi di motivazione indipendenti, ciascuno astrattamente idoneo a giustificare la decisione. Lo scrutinio delle censure avverso uno dei due capi diviene quindi superfluo ove l’altro risulti immune.
Sul primo profilo, è pacifico che il permesso stagionale era scaduto da quattro mesi alla presentazione dell’istanza. Per il Tribunale, la conversione presuppone logicamente la perdurante efficacia del titolo da convertire: diversamente si consentirebbe di domandarla senza limite temporale, legittimando la permanenza irregolare. Il termine si ricava dal coordinamento con l’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio respinge la tesi opposta, pure sostenuta da parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui mancherebbe una previsione espressa di un termine. Esso esclude inoltre di poter rimandare all’Amministrazione o al Giudice l’individuazione in concreto del ritardo ragionevole, soluzione che condurrebbe a esiti arbitrari e a disparità di trattamento.
Quanto alla domanda di rinnovo presentata alla Questura, essa consente ex lege di soggiornare e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa, ma non proroga la validità del titolo in assenza di provvedimento espresso. La norma va coordinata con l’art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, che subordina proroga e rinnovo del permesso stagionale a una nuova opportunità di lavoro stagionale, nel limite dei nove mesi. Nel caso concreto manca un rinnovo espresso e la richiesta non riguarda la prosecuzione di lavoro stagionale, ma un rapporto subordinato a tempo determinato.
Il provvedimento risulta pertanto legittimo sul presupposto del difetto di validità del permesso. L’infondatezza delle censure avverso il primo capo rende superfluo l’esame delle doglianze sull’incompletezza documentale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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