Il giudicato di condanna al pagamento si attua anche con i soli (TAR Lombardia n. 3157 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è di consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, dalla cui esatta dimensione discende l’entità della prestazione dovuta. Il titolo avente valore di giudicato vincola l’amministrazione debitrice, mentre i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti, dovendo la misura e la decorrenza di capitale e interessi essere verificate secondo il titolo e la legge applicabile. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Un Giudice di Pace ha condannato un Comune a corrispondere a una società, a titolo di compenso per attività di consulenza e assistenza, la somma di euro 3.050,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, nonché le spese del procedimento. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato reso definitivamente esecutivo; notificato all’ente, non ha ricevuto esecuzione.

La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo complessivo comprensivo di capitale, interessi maturati e spese della fase monitoria, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alle spese. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Il TAR ha riaffermato che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme come calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’azione di recupero coattivo.

Su queste basi il ricorso è stato accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento azionato, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori maturati in seguito e degli oneri di registrazione, copia e notificazione che abbiano titolo nel provvedimento stesso, secondo il richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Bergamo, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro centoventi giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e agli atti necessari all’adempimento, senza diritto a compenso trattandosi di compiti istituzionali. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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