Il soccorso correttivo non consente la rettifica dei costi della manodopera dopo l’apertura delle offerte (TAR Valle d’Aosta n. 4 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso correttivo di cui all’art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 consente all’operatore economico, fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, di rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica, purché la rettifica non comporti una modifica sostanziale dell’offerta e non si traduca nella presentazione di una nuova offerta. L’istituto deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio tra i concorrenti, non potendo consentire la modifica di elementi costitutivi ed essenziali dell’offerta economica, quali il costo della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, la cui variazione incide sugli interessi pubblici posti a presidio delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento. Ne consegue che la stazione appaltante legittimamente non valuta la rettifica dei costi della manodopera intervenuta dopo la data di valutazione delle offerte ed effettua la verifica di anomalia sulla base del contenuto dell’offerta originaria.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta indetta da un Comune, per il tramite della centrale unica di committenza, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e mantenimento della viabilità di un lotto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. L’operatore economico presentava la propria offerta con uno sconto del 32,75%, indicando i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza.
All’esito delle operazioni di gara, la società risultava prima in graduatoria, ma successivamente, prima dell’apertura delle offerte, provvedeva a rettificare l’importo dei costi della manodopera, asserendo di aver erroneamente indicato quelli di una precedente gara. La stazione appaltante, ricevuta la documentazione, avviava la verifica di congruità dell’offerta e, all’esito, disponeva l’esclusione della concorrente, procedendo all’aggiudicazione in favore della seconda classificata. La società esclusa impugnava i provvedimenti, lamentando l’illegittimità dell’esclusione e della mancata applicazione del soccorso correttivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso in quanto strettamente interconnessi, ha ricostruito il quadro normativo del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che distingue quattro diverse tipologie: quello integrativo, quello sanante, quello in senso stretto e quello correttivo, disciplinato dal comma 4, che abilita il concorrente alla rettifica di errori materiali fino al giorno di apertura delle offerte.
Il Collegio ha precisato che tale ultima figura, pur rappresentando una delle più importanti innovazioni del nuovo codice dei contratti pubblici, non può essere applicata indiscriminatamente, dovendo essere bilanciata con il principio di autoresponsabilità, corollario della par condicio. L’operatore economico è tenuto a sopportare le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell’offerta, secondo una diligenza professionale qualificata, atteso che è consentito chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta ma non la modifica di elementi che la rendono indeterminata o incerta.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’operatore economico, dopo la data di valutazione delle offerte, aveva modificato i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza, elementi costitutivi ed essenziali dell’offerta economica, che non possono essere immutati nell’importo. La verifica di anomalia è stata correttamente effettuata sulla base del contenuto dell’offerta originaria, la quale presentava importi non coerenti con i giustificativi prodotti in sede di verifica di congruità.
La Corte ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori doglianze, trattandosi di provvedimento pluri-motivato, fondato su plurime distinte ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sostenere l’esclusione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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