Conversione permesso stagionale: onere di provare rapporto di parentela per integrare reddito (TAR Emilia-Romagna n. 1660 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, il requisito reddituale del datore di lavoro, fissato dall’art. 9 D.M. 27/05/2020 in € 27.000,00 annui quando la famiglia anagrafica sia composta da più familiari conviventi, può essere integrato dal reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche non conviventi. Grava sul ricorrente l’onere della prova del rapporto di parentela che fonda l’integrazione reddituale: il solo certificato di stato di famiglia, che attesta la convivenza nel medesimo nucleo, non è idoneo a dimostrare il vincolo di parentela. In presenza di un provvedimento amministrativo con motivazione plurima, il ricorso è respinto quando rimanga accertata la legittimità anche di uno solo dei profili su cui l’atto si fonda.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno stagionale rilasciato dalla Questura di Modena nel dicembre 2024, presentava nell’aprile 2025 domanda di verifica della quota per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel giugno 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il nulla osta alla conversione; quindi avviava il procedimento di revoca, chiedendo lo stato di famiglia del datore di lavoro e il certificato di idoneità alloggiativa.

Con provvedimento del giugno 2025 l’Amministrazione revocava il nulla osta per due ragioni: il reddito del datore di lavoro, pari a € 25.634,96, risultava inferiore alla soglia di € 27.000,00 richiesta per i nuclei familiari composti da più persone; inoltre il luogo di lavoro, in provincia di Verona, era ritenuto incompatibile con l’alloggio situato nel Modenese rispetto all’attività di colf di 36 ore. Il ricorrente proponeva istanza di riesame, deducendo l’integrazione reddituale con il reddito del fratello convivente del datore di lavoro e l’irrilevanza della distanza tra abitazione e luogo di lavoro. In mancanza di risposta impugnava la revoca davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo profilo di revoca, relativo alla capacità economica del datore di lavoro. L’art. 9 D.M. 27/05/2020, richiamato dalle circolari del settore, fissa per il lavoro domestico e di assistenza alla persona una soglia di € 20.000,00 annui quando il nucleo del datore sia composto dalla sola sua persona, elevata a € 27.000,00 quando la famiglia anagrafica comprenda più familiari conviventi. La stessa disposizione ammette il concorso del reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, anche non conviventi, nonché dei redditi esenti certificati.

Su questo punto il TAR richiama la valutazione già espressa in sede cautelare, che il Collegio non ritiene di rivedere. Parte ricorrente non ha integrato la documentazione prima dell’adozione dell’ordinanza cautelare di primo grado, né ha prodotto memorie o nuovi atti in seguito. Resta quindi carente la prova del grado specifico del rapporto di parentela tra il datore di lavoro e il soggetto del cui reddito si invoca l’integrazione.

Il certificato di stato di famiglia non è sufficiente: esso attesta solo chi vive nel medesimo nucleo familiare, anche in assenza di rapporti di parentela. La mera convivenza, dunque, non basta a dimostrare quel vincolo entro il secondo grado che solo legittima il cumulo dei redditi ai fini del requisito. La doglianza sul dato reddituale è pertanto infondata.

Quanto all’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, il TAR rileva che da essa non è dato comprendere quali elementi specifici abbiano indotto il Giudice di secondo grado a riformare il provvedimento di prime cure. La delibazione sommaria tipica della fase cautelare non vincola il giudizio di merito, che resta ancorato al materiale probatorio acquisito.

Respinto il primo profilo, il Collegio dichiara superfluo l’esame del secondo motivo di revoca, relativo alla distanza tra luogo di lavoro e domicilio. In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, richiamando Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866, si afferma che solo l’illegittimità di tutti i singoli profili può condurre all’annullamento. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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