Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 121 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e la ritualità della notifica, spetta all’amministrazione provare l’avvenuta esecuzione. La richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso di sei mesi dalla sua presentazione costituiscono condizione per l’esperibilità dell’azione. Il giudice ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’azione del commissario si estende al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con il quale era stata disposta la condanna al pagamento di € 3.200,00. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato ritualmente notificato all’Avvocatura di Stato ed era passato in giudicato, come da certificazione in atti.
Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, regolarmente notificato, non si costituisce. Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024 la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione prodotta. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
Su questo punto si concentra il ragionamento del giudice: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia e con distrazione in favore del difensore.
Il profilo più rilevante riguarda l’estensione dei poteri del commissario. In caso di mancata refusione delle spese del giudizio di ottemperanza nel medesimo termine di sessanta giorni, al loro pagamento provvede il commissario nominato. Il giudice fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo ulteriori utilizzi di attività e risorse dell’amministrazione. Il Collegio richiama infine, per analogia, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nel procedimento di espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e ne prevedono la soddisfazione in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata