Coordinatore del centro diurno coincidente con l’educatore: la difformità non giustifica l’esclusione se non è requisito minimo (TAR Veneto n. 1706 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure ad evidenza pubblica, solo le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante legittimano l’esclusione dalla gara, mentre le mere carenze valutabili in sede di attribuzione del punteggio comportano una penalizzazione dell’offerta. Affinché una difformità possa costituire causa di esclusione, è necessario che la legge di gara qualifichi espressamente la prescrizione come requisito minimo essenziale a pena di inammissibilità. La verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e non consiste nella ricerca di specifiche e singole inesattezze: l’esito positivo del giudizio di congruità può essere sindacato solo quando la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione risulti manifestamente irragionevole o travisata.
Il Fatto
Il Comune di Venezia indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica e sociale a favore di alunni con disabilità e del servizio di continuità assistenziale, della durata di trentasei mesi. All’esito della valutazione delle offerte, risultava prima la società cooperativa aggiudicataria, con 100 punti complessivi, e seconda la società ricorrente, con 85,1041 punti. Svolta la verifica di anomalia da parte del RUP, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione in favore della prima classificata.
La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo due motivi: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per assenza di un coordinatore del centro socio-educativo diurno distinto dall’educatore, e l’illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta economica, ritenuta incapiente a coprire i costi delle migliorie promesse. La ricorrente chiedeva anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui solo le caratteristiche essenziali e indefettibili della prestazione, qualificate dalla lex specialis come requisiti minimi a pena di esclusione, possono giustificare l’espulsione dalla procedura. L’art. 8 del Capitolato, nell’imporre un coordinatore “distinto, non coincidente con i coordinatori” degli altri servizi, non vietava la sovrapposizione tra la figura del coordinatore e quella dell’educatore del centro: la virgola introduce un’apposizione esplicativa e non una prescrizione cumulativa. In assenza di una previsione espressa, la condizione non poteva costituire requisito minimo essenziale.
La Corte ha precisato che, in presenza di clausole ambigue, deve prevalere l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara in ossequio al principio del favor partecipationis. Ha inoltre escluso la materiale impossibilità dello svolgimento congiunto delle funzioni, rilevando che l’impegno orario del coordinatore del centro diurno non era puntualmente quantificato nella legge di gara e che le attività del centro erano delineate in modo flessibile, senza un monte ore predeterminato.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha ricordato che la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e deve essere svolta con valutazione globale e sintetica, senza un esame atomistico delle singole voci di costo. La società ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la manifesta irragionevolezza della valutazione positiva: il presunto deficit della voce “Altri costi del personale” risultava inferiore all’importo dei costi generali e dell’utile d’impresa indicato dall’aggiudicataria.
La Corte ha inoltre chiarito che l’IRAP non costituisce costo diretto della commessa ma onere fiscale generale dell’impresa, correttamente allocato nei costi generali secondo i principi contabili OIC 12. Ha ritenuto congruo il sistema premiale parametrato a dieci lavoratori e non a venti, e ha giudicato non manifestamente irragionevole l’imputazione dei costi delle attività esterne alla voce “Costi per lo svolgimento del servizio”. Il TAR ha infine respinto la censura di difetto di istruttoria, rilevando che l’onere di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo, mentre in caso di esito positivo è sufficiente la motivazione per relationem alle giustificazioni presentate. Il ricorso è stato respinto con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.