Liquidazione compenso gratuito patrocinio per difesa in giudizio sul silenzio della Prefettura (TAR Puglia decreto collegiale n. 855 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio è effettuata dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale, in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo spettante al difensore è ridotto della metà. Il compenso è determinato valutando, in applicazione dell’art. 4, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, le caratteristiche dell’attività prestata, la complessità dell’affare trattato e il risultato del giudizio, individuando lo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia, anche se indeterminabile.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato alla Prefettura di Foggia una richiesta finalizzata alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura c.d. “flussi”. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, il difensore aveva proposto ricorso avverso il silenzio, previa diffida ad adempiere, e il giudizio si era concluso con una sentenza favorevole al ricorrente.
Il difensore, ammesso al gratuito patrocinio, avanzava istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese; la competente commissione aveva adottato il decreto di ammissione provvisoria in data 15.1.2026 e il difensore aveva integrato la documentazione richiesta depositando la sentenza che aveva definito il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato l’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale, con il limite dei valori medi e la valutazione della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa.
Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, l’importo di quanto spettante al difensore deve essere ridotto della metà, trattandosi di liquidazione in materia di gratuito patrocinio. Sul presupposto che la pretesa del ricorrente non potesse ritenersi manifestamente infondata, il Collegio ha ritenuto di procedere alla liquidazione.
In applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, il Tribunale ha valutato le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre al risultato del giudizio. Per una controversia di valore indeterminabile, ha individuato il compenso corrispondente al terzo scaglione di riferimento, giusta il comma 6 dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014 e il punto 21 della tabella aggiornata al 2022, operando una riduzione del 50% in ragione della natura e delle caratteristiche della causa.
Ha quindi liquidato le fasi di studio in € 567,00, introduttiva in € 551,50 e decisionale in € 955,50, per un totale di € 2074,00; ridotta la metà, l’importo è stato determinato in € 1037,00, con aggiunta del rimborso delle spese forfettarie del 15% pari a € 155,55, per un importo complessivo di € 1.192,55, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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