Risoluzione per inadempimento della stazione appaltante per progetto non cantierabile (Trib. Rimini n. 11/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante ha l’obbligo intrasferibile di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016; la violazione di tale obbligo, con conseguente necessità di varianti progettuali e sospensione dei lavori, integra un inadempimento grave, che legittima l’appaltatore a diffidare ex art. 1454 c.c. e a ottenere la risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per inadempimento del committente, l’appaltatore ha diritto alla restituzione del valore delle opere eseguite, determinato in base al corrispettivo pattuito, e al risarcimento del danno emergente (spese sostenute) e del lucro cessante (mancato utile), quest’ultimo liquidabile in via parametrica nella misura del 10% dell’importo residuo. Il danno curricolare e il danno all’immagine richiedono prova specifica della perdita di occasioni di guadagno o della diminuzione della considerazione commerciale, non essendo risarcibili in re ipsa.
Il Fatto
L’ATI appaltatrice ha stipulato con la Provincia un contratto per la realizzazione di una palestra. Dopo la consegna dei lavori, sono emerse gravi carenze progettuali: lo studio geologico era inadeguato, con conseguente sospensione per la scoperta di materiale di risulta e successiva variante delle fondazioni; inoltre, il progetto della struttura in acciaio presentava difetti e richiedeva modifiche sostanziali (baraccature) che avrebbero dovuto essere formalizzate con variante. L’appaltatrice ha inviato una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. chiedendo il completamento del progetto e la risoluzione delle criticità, ma la Provincia non ha adempiuto. L’appaltatrice ha quindi dichiarato il contratto risolto, mentre la Provincia ha adottato una determinazione di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore. L’appaltatrice ha agito per la risoluzione e il risarcimento, e la Provincia ha proposto riconvenzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, sulla base della CTU che ha accertato la non cantierabilità del progetto. Il CTU ha rilevato che lo studio geologico non era esaustivo, mancando sondaggi diretti sul lotto, e che le modifiche alle baraccature costituivano una vera e propria variante non formalizzata. Il progetto non consentiva all’appaltatore di eseguire i lavori senza ulteriori integrazioni, che esulano dalla mera attività di cantierizzazione. La Corte ha quindi ritenuto legittima la diffida dell’appaltatore e l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, disapplicando la determinazione di risoluzione in danno della Provincia.
Quanto agli effetti, la Corte ha distinto tra restituzione e risarcimento. La restituzione riguarda il valore delle opere eseguite, determinato dal CTU in € 446.854,51, in base al corrispettivo pattuito e al ribasso d’asta, con esclusione delle somme già versate e dell’anticipazione, non essendo stata formulata domanda di restituzione da parte della Provincia. Il risarcimento comprende il danno emergente (spesa per l’acquisto del materiale per la copertura in legno, pari a € 57.962,00, e spese fisse non ammortizzate, pari a € 10.541,45) e il lucro cessante, liquidato nella misura del 10% dell’importo residuo delle opere da eseguire (€ 24.245,35), secondo il criterio parametrico desumibile dalla normativa sugli appalti pubblici. Il Tribunale ha rigettato le domande relative alle riserve, ai danni curricolari e all’immagine, ritenendole non provate o non riconducibili alla risoluzione. La domanda della Provincia di manleva verso l’assicuratore è stata rigettata, poiché la polizza copre solo la responsabilità extracontrattuale. Le spese sono state compensate per la complessità della causa.
Implicazioni Pratiche
- Obbligo della stazione appaltante di garantire la cantierabilità: In caso di appalto pubblico, il committente è tenuto a predisporre un progetto esecutivo che non richieda integrazioni sostanziali da parte dell’appaltatore; le carenze progettuali (es. studi geologici inadeguati, difetti strutturali) che impongano varianti onerose e sospensioni integrano un inadempimento grave, legittimando l’appaltatore a diffidare e a risolvere il contratto, senza che la successiva risoluzione dell’amministrazione possa precludere l’accertamento giudiziale.
- Distinzione tra restituzione e risarcimento: In caso di risoluzione per inadempimento del committente, l’appaltatore ha diritto alla restituzione del valore delle opere eseguite (secondo i prezzi contrattuali) e al risarcimento del danno emergente (spese sostenute in funzione del contratto) e del lucro cessante (mancato utile); il lucro cessante può essere liquidato in via parametrica nella misura del 10% dell’importo delle opere non eseguite, in assenza di prova specifica.
- Prova del danno curricolare e all’immagine: Il danno curricolare (perdita di chance di partecipare a gare) e il danno all’immagine non sono risarcibili in re ipsa; il creditore deve allegare e provare la concreta perdita di occasioni di guadagno o la diminuzione della considerazione commerciale, specificando quali gare o commesse sono state precluse e documentando l’impatto sulla capacità competitiva, pena il rigetto della domanda.
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Nota della Redazione
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