Patrocinio non abbienti e presunzione relativa di abbienza (Cass. pen. Sez. IV n. 35616 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 per i soggetti già condannati per gravissimi reati ha natura relativa e non assoluta. Alla luce di Corte cost., sentenza n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria: spetta al richiedente dimostrare lo stato di non abbienza, non con una semplice autocertificazione, ma con l’adeguata allegazione di concreti elementi di fatto dai quali desumere in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica. In difetto di tale allegazione, il giudice non è tenuto a valutare lo stato di indigenza né a svolgere accertamenti. Avverso l’ordinanza che decide sul ricorso è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, che ricomprende il difetto assoluto di motivazione ma non la sua mera incongruità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, con la quale era stata rigettata l’opposizione contro il precedente diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento gli era stato notificato nel marzo 2026.
La difesa deduce la violazione di legge sotto molteplici profili: carenza assoluta o apparente di motivazione, mancata risposta alle censure dell’atto di opposizione, ricorso a massime di esperienza in luogo dell’esame documentale, eccessivo onere probatorio in violazione dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, nonché mancata considerazione della posizione processuale dell’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama anzitutto l’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002: avverso l’ordinanza che decide sul ricorso è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, categoria che include gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non rientra invece nel perimetro la mera incongruità della motivazione.
Su questa base i giudici di legittimità rilevano l’aspecificità estrinseca del dedotto difetto assoluto di motivazione e l’intrinseca aspecificità del profilo di censura, costruito sul mero riferimento a pronunce di merito.
Nel merito, la Corte ribadisce che la presunzione di superamento del reddito ha natura relativa e ammette la prova contraria secondo Corte cost. n. 139 del 2010. Il richiedente deve però allegare concreti elementi di fatto, chiaramente e univocamente idonei a dimostrare la non abbienza, che il giudice è tenuto a vagliare rigorosamente. In assenza di tale allegazione non sussiste alcun obbligo di valutare lo stato di indigenza né di svolgere accertamenti.
Il giudice di merito ha correttamente escluso che l’autocertificazione o la mera certificazione reddituale valgano a vincere il regime presuntivo. La Corte richiama il principio antielusivo elaborato dalle Sezioni Unite n. 6591 del 2008, incardinato sulla capacità contributiva ex art. 53 Cost. e correlato all’art. 24, comma terzo, Cost. e all’art. 98 cod. proc. pen. Sono state ritenute inidonee l’assenza di intestazione di beni e lo stato di detenzione pluriennale. Il Tribunale non ha fondato la decisione su una presunzione derivante dall’art. 41-bis ord. pen., ma ha valorizzato il ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio e la persistenza della sua operatività.
È infine manifestamente infondata la censura sull’esclusione del valore probatorio dei provvedimenti di ammissione emessi in altri procedimenti, privi di efficacia vincolante: l’accertamento del reddito ai fini dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 va condotto dal giudice penale in piena autonomia e nel contraddittorio. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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