Rimborso oneri non maturati e cessazione materia del contendere (ABF Collegio di Torino n. 2169 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’intermediario, nel corso del procedimento, dichiari con effetto vincolante di aver integralmente rimborsato gli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio può correggere il dispositivo della propria decisione nel senso della cessazione della materia del contendere. Il principio vale, in particolare, quando l’importo riconosciuto dall’intermediario risulti satisfattivo del credito calcolato secondo i criteri ABF e la differenza rispetto al prospetto originario sia marginale. La declaratoria non presuppone l’accertamento del pagamento, ma si fonda sulla dichiarazione dell’intermediario e sulla sua attitudine vincolante.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva adito l’Arbitro per ottenere il rimborso degli oneri non maturati relativi a due finanziamenti estinti anticipatamente: un prestito con delegazione di pagamento e un prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Il Collegio, con decisione n. 10970 del 12.12.2025, aveva accolto parzialmente il ricorso, determinando gli importi dovuti secondo i criteri elaborati dall’Arbitro dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.

Con istanza del 09.01.2026 l’intermediario ha chiesto la correzione del dispositivo. Ha contestato che nel prospetto di calcolo relativo al secondo contratto non fossero stati considerati gli abbuoni operati in sede di conteggio estintivo, pari a € 172,81, a fronte di un importo indicato nella tabella ABF di € 172,80. Ha inoltre riferito di aver rimborsato l’ulteriore somma di € 806,17 per il primo contratto mediante due assegni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende atto dell’eccezione dell’intermediario e la valuta sul piano dei criteri di calcolo seguiti nella precedente decisione. La differenza segnalata è di un centesimo e attiene alla mancata computazione degli abbuoni già riconosciuti in sede di conteggio estintivo. L’importo indicato dall’intermediario risulta quindi integralmente satisfattivo di quanto dovuto per il secondo contratto.

Quanto al primo finanziamento, l’intermediario ha riferito di aver corrisposto la somma dovuta mediante due assegni. Il Collegio dà atto che tale pagamento non è stato confermato dalla parte ricorrente e che non ne è stata fornita prova. Ciò nonostante, la dichiarazione dell’intermediario viene valorizzata come assunzione vincolante.

Il passaggio argomentativo centrale è il richiamo all’orientamento dello stesso Collegio di Torino, che in casi analoghi è solito dichiarare la cessazione della materia del contendere «tenuto conto di quanto affermato dall’intermediario con effetto vincolante». Il precedente espressamente citato è la pronuncia n. 16092/2022.

Su questa base il Collegio ritiene opportuno accogliere l’istanza di correzione e rettifica il dispositivo nel senso della cessazione della materia del contendere, in luogo dell’accoglimento parziale con condanna al pagamento di € 979,00. La correzione non riformula i criteri di calcolo applicati nella decisione originaria, ma ne adegua l’esito alla sopravvenuta soddisfazione delle pretese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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