Buoni fruttiferi postali: prescrizione decorre dalla scadenza, ma l’omessa informazione è risarcibile (ABF Collegio di Roma n. 2166 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto del BFP e durante il rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo ai sensi dell’art. 2935 c.c., non essendo l’ignoranza del termine un impedimento giuridico all’esercizio del diritto. Permane però, fino alla prescrizione del diritto al rimborso, l’obbligo dell’intermediario di consegnare il foglio informativo. La sua omissione pregiudica l’interesse del sottoscrittore a una informazione completa e funzionale all’esercizio del diritto e obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità di attivazione tempestiva.

Il Fatto

La parte ricorrente, intestataria di quattro buoni fruttiferi postali della serie CB sottoscritti il 20.08.1999, chiedeva il rimborso e se lo vedeva negare dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Contestava l’assenza di indicazioni chiare sui termini, non risultando sul fronte dei titoli la data di scadenza ma solo gli aumenti dopo sette e venti anni, e chiedeva accertarsi l’illegittimità del rifiuto, con condanna al pagamento del valore nominale, degli interessi e della rivalutazione, oltre al rimborso delle spese.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro, assumendo che i BFP, quali prodotti finanziari, non rientrerebbero nel Titolo VI del TUB. Nel merito sosteneva che i titoli, scaduti e divenuti infruttiferi l’11° anno, si erano prescritti decorso il decennio successivo, senza atti interruttivi prima del reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. Richiamando le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5674/2013 e n. 4556/2022, osserva che la raccolta del risparmio postale rientra nella cognizione dell’Arbitro: l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144/2001 richiama le norme del testo unico bancario ove applicabili, e la Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha ravvisato nei BFP una struttura e funzione analoghe ai servizi bancari. Sul piano del diritto positivo, l’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari dalla categoria dei prodotti finanziari, difettando nei buoni l’elemento del rischio di perdita del capitale.

Quanto alla competenza temporale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito rileva la data del rifiuto del rimborso, non quella di emissione o scadenza dei titoli. Poiché il rifiuto è intervenuto entro il sesto anno antecedente il ricorso, la domanda di accertamento è ammissibile.

Nel merito, il Collegio applica la disciplina richiamata: il D.M. 26.02.1999 fissa in sette o undici anni la durata dei buoni serie CB; l’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 prevede la prescrizione decennale dalla scadenza; l’art. 10, comma 2, estende la norma ai titoli emessi e non ancora prescritti. I buoni, sottoscritti il 20.08.1999, sono scaduti il 20.08.2010 e la prescrizione è maturata il 20.08.2020, mentre la richiesta scritta di rimborso risale al 22.4.2025, senza evidenza di atti interruttivi. L’eccezione di prescrizione è dunque fondata e la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti è respinta.

Il Collegio esamina poi la domanda risarcitoria. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 11113/2025, ritiene che l’obbligo informativo ex art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 perduri per tutto il rapporto, fino alla prescrizione del diritto al rimborso, e che la relativa violazione radichi la competenza temporale. Nel caso concreto, i fogli informativi prodotti contenevano l’indicazione del termine di prescrizione, ma l’intermediario non ha fornito prova della consegna. Accertata la violazione, il Collegio determina equitativamente in euro 2.500,00 il risarcimento del danno da ridotta probabilità di esercizio tempestivo del diritto, accogliendo parzialmente il ricorso e respingendo il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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