Estinzione anticipata del finanziamento: rimborso delle commissioni secondo la curva degli interessi (ABF Collegio di Bologna n. 4146 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il soggetto finanziato ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, compresi i costi up front. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi l’art. 125-sexies TUB nella versione vigente alla data della sottoscrizione, come confermato dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nel testo modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. Le commissioni a favore dell’intermediario sono validamente distinte in componente up front e recurring; alla componente recurring, così come alle commissioni di distribuzione interamente up front, si applica il criterio contrattuale della curva degli interessi. Gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato in data 3 aprile 2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel maggio 2023, in corrispondenza della 72ª rata sulle 120 originariamente previste. Ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le commissioni dell’intermediario, ripetibili e non ripetibili, per le commissioni di distribuzione e per le spese delle comunicazioni periodiche.

Ha chiesto all’ABF di dichiarare il diritto al rimborso delle commissioni non maturate, per complessivi euro 1.675,33, oltre interessi dal giorno dell’estinzione a quello del rimborso. L’intermediario ha contestato di dover provvedere ulteriormente, assumendo di aver già corrisposto quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Bologna richiama l’art. 125-sexies del TUB, da cui deriva il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Poiché il finanziamento è stato sottoscritto prima del 25 luglio 2021, trova applicazione l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023: restano applicabili le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB vigenti alla data della sottoscrizione, e non sono soggette a riduzione le imposte.

Il Collegio richiama poi la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 dell’11 dicembre 2019, cui i Collegi ABF assicurano continuità. Da essa deriva che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità; per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

Quanto alle voci oggetto del ricorso, l’orientamento consolidato distingue le commissioni a favore dell’intermediario in componente up front e componente recurring. Alla componente recurring si applicano i criteri contrattuali di rimborso, segnatamente il criterio della curva degli interessi; lo stesso criterio vale per la componente up front. Le commissioni di distribuzione sono interamente up front, perché riferite ad attività prodromiche alla stipula, e dunque anch’esse rimborsabili con la curva degli interessi.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio calcola i rimborsi dovuti sulle 120 rate complessive e sulle 48 rate residue, con una percentuale rapportata al TAN del 18,08%: 275,56 euro per le commissioni ripetibili dell’intermediario, 253,83 euro per le commissioni di distribuzione, 642,96 euro per le commissioni non ripetibili e 8,80 euro per le spese delle comunicazioni periodiche. Sottratti i rimborsi già effettuati, residua un importo di 253,82 euro.

Sul decorso degli interessi, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento 17 ottobre 2013, n. 5304, secondo cui il rimborso costituisce una obbligazione restitutoria e non risarcitoria; gli interessi legali decorrono pertanto dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora. Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna dell’intermediario alla restituzione di 254,00 euro oltre interessi legali dalla data del reclamo, al pagamento del contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e al rimborso di 20,00 euro versati dalla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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